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“Biodigestore, le fantasiose interpretazioni del sindaco di Chianche”

Biodigestore a Chianche, seconda vittoria di sindaci e del Coordinamento “Nessuno Tocchi L’Irpinia”. E il Comitato torna sull’argomento con la nota che qui di seguito pubblichiamo: «Comprendiamo  che in queste ore c’è chi cerca di sminuire con dichiarazioni e interviste la portata della Sentenza n.4474 del 2024 che ha decretato la nullità del Decreto Dirigenziale della Regione Campania, il quale, recependo il conforme parere favorevole della Commissione VIA-VAS, aveva sancito la non assoggettabilità alla  Valutazione Impatto Ambientale  del Progetto per la realizzazione di un impianto anaerobico della frazione umida della raccolta differenziata nel Comune di Chianche».

Infatti, come fa il Sindaco Grillo,  ridurre il tutto a un problema di viabilità non adeguata, che ricordiamo al Primo cittadino chianchese  era uno dei requisiti fondamentali della manifestazione di interesse bandita dalla Regione Campania in data 12 maggio 2016, è la tipica operazione di chi tenta di arrampicarsi sugli specchi!

È risaputo che l’area non dispone di adeguata viabilità di accesso in quanto le uniche arterie di collegamento sono: la ex SS 88, tortuosa via di comunicazione  che collega Benevento ed Avellino attraverso la Valle del Sabato, utilizzando la quale il trasposto dei rifiuti necessariamente interesserebbe il centro urbano di Avellino e Mercogliano e la S.S. n. 371 il cui tracciato risale il corso del fiume Sabato, passando per i centri abitati di Pratola Serra e di Tufo, dove sono presenti delle pericolose strettoie della carreggiata e finanche dei  semafori per la viabilità alternata obbligatoria. .

Nonostante ciò e una prima bocciatura del TAR Campania, in merito alla ricaduta sul traffico e l’emissione in atmosfera nei territori attraversati, lo studio presentato dal Comune di Chianche definisce l’aumento di traffico giornaliero come “assorbibile e sopportabilesenza effettuare alcun approfondimento specifico, in particolare per quanto riguarda la sicurezza stradale, tantomeno valutando l’incidenza dell’attraversamento obbligato degli automezzi all’interno dei centri abitati di Altavilla Irpina e in specie di Tufo.  A tal proposito la stessa sentenza fa riferimento a uno studio specifico presentato da questo comune nelle quali si evincono le incontestabili condizioni di difficoltà e pericolo veicolare.

Probabilmente lo studio si riferisce all’immaginaria strada di soli 7 km che unisce il P.I.P. di Chianche con il casello autostradale di Avellino EST indicata inopinatamente nel progetto originario e già ammendata nella precedente sentenza del TAR Campania , che ha dato ragione ai comuni opponenti.

Ma c’è di più, il Collegio giudicante ha rilevato ulteriori deficit dell’istruttoria presentata dal Comune di Chianche potenzialmente idonei a compromettere l’ambiente in cui il nuovo impianto dovrebbe collocarsi.

Osserva il Collegio che l’intervento non risulta in linea con i principi del Piano Territoriale Coordinamento della Provincia di Avellino, specialmente per quanto riguarda la rete ecologica, il sistema produttivo e la presenza di aree agricole. In particolare la mancata e non attuata destinazione industriale del sito non potrebbe che portare ad assegnare rilievo preminente all’attuale vocazione prevalentemente agricolo-naturalistico dell’area, classificata nel PTCP di Avellino come territorio con produzioni agricole di particolare qualità e tipicità di cui all’art. 21 del D. Lgs. del 18 maggio 2001, n. 228, e, nella fattispecie, a DOCG per la produzione vitivinicola del “Greco di Tufo”.

Inoltre a norma dell’art. 11, comma 5, delle Note Tecniche Aggiuntive  allegate al PTCP nell’area in questione sono espressamente esclusi gli impianti di selezione e trattamento dei rifiuti.

La valutazione della Commissione VIA, dunque, non poteva prescindere da una valutazione dell’intorno, e, in particolare, oltre che delle matrici ambientali anche delle attività di produzione vinicola di pregio del “Greco di Tufo” DOCG nelle more sviluppatesi in un contesto prevalentemente agricolo-naturalistico, le quali con la realizzazione dell’impianto possono essere compromesse dal rilevante impatto, sotto plurimi aspetti rilevati in ricorso e non adeguatamente sconfessati dalle difese delle amministrazioni resistenti.

Inoltre la scelta di passare dalla iniziale previsione di un impianto aerobico, in grado di produrre compost di qualità, alla realizzazione di un impianto anaerobico, che genera “compost”, che ha una composizione chimica e una qualità nettamente inferiore al vero compost aerobico. Infatti, il compost derivante da processo anaerobico preliminare, che richiede l’utilizzo di elevate temperature, ha molte probabilità di contenere un numero significativo di spore di batteri dei gruppi termofili. Addirittura nel momento in cui è usato come ammendante agricolo può provocare la contaminazione del terreno e quindi delle piante.

Parimenti non appare debitamente considerato che l’area di intervento ricadrebbe, seppure parzialmente, nella fascia di rispetto del fiume Sabato che proprio in località “Stretto di Barba,” presenta un asta fluviale poco arginata artificialmente.

Ciò senza mancare di rilevare che, sulle osservazioni integrative presentate a ridosso dell’atto conclusivo della procedura (risulta infatti prodotta, in data 28.10 e 3.11/2021, una vera e propria relazione tecnica integrativa di ben 39 cartelle che ha costituito la base per l’adozione della decisione della Commissione, intervenuta il successivo 4 novembre 2021!!!) non si era svolto alcun contraddittorio in quanto non resa nota a nessuno degli Enti interessati con grave vulnus al giusto contraddittorio procedimentale.

Quindi pur essendo tutti consapevoli del deficit impiantistico riguardo al ciclo integrato dei rifiuti nella provincia di Avellino (anche l’ammodernamento di Teoria è scomparso dai radar), riteniamo illogico e dispendioso per i cittadini irpini continuare a pensare di imporre la localizzazione di un Biodigestore anaerobico da 45.000 tonn/ann nel comune di Chianche ignorando le ragioni di fatto e di diritto statuite sia dalla Sentenza n.840 del 2021 che dalla Sentenza n.4474 del 2024 del Tar Campania.

Per gli interessi di tutela dell’ ambiente e della salute è serio ipotizzare  che un impianto del genere possa essere pensato come avulso dal contesto in cui deve insediarsi e che per la seconda volta la commissione VIA-VAS autorizzi, escludendo la VIA, un progetto con tutte le deficienze evidenziate?».

 

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