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Istituto Agrario, il Tar di Salerno respinge il ricorso sulla variante urbanistica

Il TAR di Salerno, con la sentenza  n.01294/2018 del 19-09-2018, ha respinto il ricorso presentato dall’Istituto Agrario avverso la variante urbanistica approvata dal Comune di Avellino ed a tutti gli atti connessi e conseguenziali finalizzati alla realizzazione del “Polo enologico”.

Detto pronunciamento del TAR è la diretta conseguenza della questione relativa al diritto di proprietà dell’intero compendio immobiliare (ex podere Solimine) che, nel 1913, la Provincia di Avellino, la Camera di Commercio di Avellino ed il Comune di Avellino acquistarono per dotare l’Istituto Tecnico Agrario “De Sanctis” di un’azienda agricola da annettere alla scuola per fini scolastici ed aziendali;

L’acquisto venne fatto dagli enti predetti a favore della scuola, in quanto quest’ultima, a quella data, non era ancora dotata di personalità giuridica. Per il predetto acquisto fu contratto un mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti, interamente pagatodalla scuola con i proventi derivanti dall’attività dell’azienda agraria annessa alla scuola;

 

Nel 1938 la scuola acquistò personalità giuridica e per tale ragione la Deputazione Provinciale di Avellino con delibera del Consiglio del 1951, assunta all’Unanimità, ritenne doveroso deliberare il trasferimento della proprietà alla scuola;

Purtroppo, a partire dal 2009, l’Amministrazione Provinciale ha assunto una serie di atti che vanno nella direzione di sottrarre i beni acquistati alla scuola per destinarli ad altri fini.

Infatti nel 2009 l’Amministrazione Provinciale ha nuovamente deliberato nel merito e, contraddicendo le precedenti decisioni dell’Ente e quasi un secolo di storia, ha ritenuto che l’ex podere Solimine dovesse essere attribuito alla proprietà della Provincia.

Su questo aspetto il TAR di Salerno si è espresso per ben due volte stabilendo che “…il provvedimento del 1951 era di per se idoneo a determinare il trasferimento della proprietà” e che la delibera del Consiglio Provinciale del 2009, “…è si un provvedimento di revoca, ma esso non è in grado di conseguire gli effetti sui quali la Provincia ha fondato la sua attività amministrativa e basato la sua difesa

In base agli atti assunti a partire dal 1913, quindi, la scuola è chiaramente e legittimamente proprietaria dell’intero compendio immobiliare dell’azienda agraria “ex podere Solimine”.

Purtroppo con la stessa sentenza del TAR Salerno la titolarità del diritto di proprietà in capo all’Istituto Agrario è stata totalmente ribaltata ritenendo che per effetto dell’ art.8 della legge 23 del 1996, con la quale tutti i beni immobili scolastici devono essere trasferiti alle Province con il vincolo di destinazione ad uso scolastico, l’intera Azienda Agraria sia passata per legge in capo alla Provincia.

Sul punto si rileva, però, che il Consiglio di Stato, rispondendo al quesito del Ministero della Pubblica Istruzione in relazione al trasferimento e utilizzazione degli immobili per effetto della legge sopra citata, con il parere n.1866/98 ha chiarito che “…oggetto del trasferimento debbano essere solo quei beni mobili ed immobili, strettamente collegati all’uso scolastico…esulando invece,…le eventuali aziende annesse;

La contraria decisione del TAR Salerno merita quindi una ulteriore valutazione da parte dell’Organo Giurisdizionale competente atteso che, le determinazioni del predetto Tribunale, in ordine al trasferimento opelegisdell’intera azienda agraria, risultano a favore della Provincia, in quanto ritengono la stessa “…funzionale all’attività didattica e non allo svolgimento di attività di carattere più o meno lucrativo“;

 

 

Come detto non si ritiene di poter condividere tale assunto in quanto gli aspetti relativi all’applicazione della legge n°23 del 1996 sono stati ampiamente trattati, affrontati e definiti in contraddittorio con la Provincia di Avellino,nell’anno 2006, effettuando la ricognizione dei beni di proprietà della scuola che, a norma di Legge, dovevano essere trasferiti in proprietà alla Provincia.

L’azienda agraria di che trattasi, in ragione di quanto sopra, è stata esclusa dal trasferimento a favore della Provincia.

Al momento, quindi, la questione della proprietà costituisce l’aspetto dirimente di tutta la vicenda atteso che da essa discende tutto il giudicato.

Di Pietro Caterini

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