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L’abuso d’ufficio di Nordio

Di Domenico Gallo

Si erano appena conclusi i solenni funerali di Stato di Berlusconi, quanto, il 15 giugno, il Consiglio dei Ministri ha varato il disegno di legge Nordio, che il Ministro della giustizia del governo Meloni ha qualificato come un atto di omaggio al defunto. Infatti la riforma Nordio riprende il percorso di manipolazione del giudiziario che Berlusconi aveva perseguito, con alterne vicende, in tutta la sua carriera politica. L’asse portante di questo percorso è quello di neutralizzare il controllo giudiziario rispetto agli abusi dei ceti dirigenti, politici, affaristici o imprenditoriali. In altre parole depotenziare l’incisività dello strumento penale nei confronti dei reati dei c.d. “colletti bianchi” ed allargare l’area dell’impunità di fatto per le “persone perbene”. A questo atteggiamento “garantista” nei confronti di alcuni ceti sociali, fa da pendant una politica di criminalizzazione della marginalità sociale. Questa double face della politica criminale è un fenomeno che viene da lontano ed ha attraversato diverse stagioni politiche (che hanno visto per i reati di strada aumenti di pene inusitati rispetto al Codice Rocco), ma adesso con Nordio ha raggiunto livelli mai visti. Basti pensare al decreto “Rave”, con il quale è stato inventato un assurdo reato di “raduno musicale”, punito con una pena abnorme (da tre a sei anni di reclusione). Con questa riforma, Nordio, fra le altre cose, per venire incontro alle richieste di “protezione” del ceto politico-amministrativo, cancella il reato di abuso d’ufficio (art. 323 c.p.).

C’è da rilevare che questa scelta è stata approvata in modo bipartisan dal ceto degli amministratori pubblici. Al di là dei riflessi corporativi, la questione del fenomeno della “paralisi della firma” ovvero della “burocrazia difensiva” che sarebbe determinata dall’eccesso di ingerenza dei giudici nell’attività amministrativa, ha una sua ragionevolezza sul piano dell’esperienza, ma le giustificazioni addotte non sono determinanti. Per l’abrogazione del reato si fa riferimento al notevole divario fra i procedimenti iscritti a ruolo ed il modesto numero di condanne irrogate. In realtà, per questo tipo di reato, l’elevato numero di procedimenti iscritti è frutto della litigiosità rancorosa che percorre il corpo sociale, anche se non si può escludere che nei fatti si verifichi un’estensione impropria della criminalizzazione per eccesso di zelo dei magistrati. Cionondimeno, la soluzione adottata è peggiore del male che si vorrebbe eliminare. La fattispecie penale, colpisce comportamenti dolosi del pubblico ufficiale che, in violazione di specifiche norme di legge procura a sé stesso o ad altri, un ingiusto vantaggio patrimoniale, ovvero arreca ad altri un danno ingiusto. L’abrogazione secca di questo reato comporta che diventino leciti i comportamenti dolosi del Pubblico ufficiale (che non necessariamente è un sindaco, ma può essere anche un magistrato o un poliziotto) che violi specifiche disposizioni di legge per recare un danno a qualcuno o per procurare un vantaggio patrimoniale non dovuto a sé stesso o ad altri. Inutile dire che in questo modo si dà la stura alle peggiori pratiche clientelari e si rende più opaca l’attività della pubblica amministrazione, a danno dei diritti dei cittadini.

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