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Movida in città, scatta il divieto di vendita di bevande in vetro: multe salate per chi trasgredisce

Divieto di somministrazione di bevande alcoliche e non in contenitori in vetro e in lattine. E’ quanto ha deciso il sindaco Laura Nargi tramite una ordinanza contingibile ed urgente emanata nelle scorse ore e con decorrenza immediata.

Così si legge nel provvedimento: “In particolare nei mesi estivi, sul territorio comunale si tengono eventi civili e religiosi e che molti esercizi di somministrazione svolgono la propria attività all’esterno, anche con occasioni di intrattenimento musicale e di altro tipo;

che il periodo estivo richiama comunque un notevole afflusso di persone, anche provenienti da paesi vicini, che determina una rilevante frequentazione dei locali pubblici da parte di avventori ed una presenza diffusa di pubblico su strade e piazze, soprattutto ne luoghi ove si svolgono iniziative e manifestazioni ed in alcune zone del territorio comunale interessate dal fenomeno della c.d. movida, con un conseguente presumibile notevole di consumo di bevande; che l’abbandono dei contenitori di vetro e/o lattine è idoneo a determinare la possibilità che vengano utilizzati come oggetti contundenti e come strumenti atti ad offendere, con pericolo per la sicurezza e l’incolumità pubblica, oltre che a rappresentare un fenomeno di degrado e di grave oltraggio al decoro urbano;

che il fenomeno dell’assunzione di bevande alcoliche da parte dei minorenni desta particolare allarme nonché grave pregiudizio per la pubblica incolumità in quanto l’abuso di alcolici, oltre a mettere rischio la salute dei minori, può essere di ostacolo alle condizioni di sicurezza di tutti gli avventori, per cui si rende assolutamente necessario impedirne la somministrazione, con il controllo preventivo da parte degli esercenti dell’età dei giovani avventori; che il divieto di somministrazione di bevande alcoliche ai minori di anni 16, o a persona che appaia affetta da malattia di mente, o che si trovi in manifeste condizioni di deficienza psichica a causa di un’altra infermità, è sanzionato dall’art. 689 del Codice Penale…”

Si ricorda “l’obbligo per chiunque vende bevande alcoliche di chiedere all’acquirente, all’atto dell’acquisto, l’esibizione di un documento di identità, tranne che nei casi in cui la maggiore età dell’acquirente sia manifesta; l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250,00 ad euro 1.000,00 a chiunque vende o somministra bevande alcoliche ai minori di anni diciotto, salvo che il fatto non costituisca reato. Se il fatto è commesso più di una volta si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 2.000 euro con la sospensione dell’attività da quindici giorni a tre mesi”.

Ritenuto che “è urgente ed inderogabile prevenire possibili e concrete occasioni di atti di violenza o atti vandalici in conseguenza dell’abuso di alcol e dell’abbandono dei relativi contenitori e porre in essere azioni per tutelare la sicurezza delle persone, preservare l’ambiente e garantire l’ordine pubblico;

evitare, nei giorni in cui si svolgeranno iniziative, che chi parteciperà all’evento possa giungere sui luoghi della manifestazione già in possesso di bottiglie e contenitori di vetro; evitare la somministrazione di bevande alcoliche ai minori di età e mitigare il fenomeno del disturbo alla quiete pubblica e del riposo delle persone in orari notturni, in particolare in adiacenza a locali pubblici di somministrazione ove si verificano fenomeni di affollamento;

che, secondo gli orientamenti oramai consolidati espressi dalla giurisprudenza, il gestore di un pubblico esercizio assume la responsabilità, anche penale, per l’omesso impedimento degli schiamazzi degli avventori del locale anche all’esterno e nelle ore notturne, su di lui incombendo l’obbligo giuridico di controllare che la frequenza del locale da parte degli utenti non sfoci in condotte contrastanti con le norme poste a tutela dell’ordine della tranquillità pubblica”.

E ancora, rilevata, “la necessità di adottare un provvedimento d’urgenza al fine di evitare o comunque arginare efficacemente possibili pericoli e disagi per le persone residenti in loco e per coloro che frequentano le predette aree, che hanno diritto di fruirne in condizioni di assoluta tranquillità e sicurezza”.

L’ordinanza sarà in vigore sino al 15 settembre 2024 “su tutto il territorio comunale: dalle ore 21:00 il divieto di vendita per asporto di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione ed in qualsiasi contenitore presso le grandi e medie distribuzioni di vendita;

dalle ore 20:00 l’obbligo della vendita per asporto di qualsiasi tipo di bevanda, alcolica e non alcolica, esclusivamente attraverso contenitori monouso, con divieto assoluto di uso di vetro e lattine, anche a mezzo di distributori automatici;

in ogni caso il divieto di uso e abbandono da parte di chiunque di contenitori vuoti, lattine e bottiglie di vetro, la loro rottura e l’abbandono dei cocci in aree pubbliche o ad uso pubblico; ai pubblici esercenti degli esercizi di somministrazione è fatto obbligo di garantire le regole di sicurezza e di decoro all’interno delle aree pubbliche in concessione e di rispettare il limite di chiusura delle attività e i divieti sopra indicati.

“Fermo restando l’applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste dalle vigenti leggi e regolamenti, le violazioni della presente ordinanza saranno punite con la sanzione amministrativa da Euro 25,00 ad euro 500,00.

Salvo che il fatto non costituisca reato (art. 689 C.P. per minori di anni 16), si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250,00 a 1.000,00 a chiunque vende o somministra bevande alcoliche ai minori di anni diciotto”.
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