La UilTrasporti Avellino non ha firmato l’accordo aziendale al GTI – ATI ritenendo i suoi contenuti fortemente penalizzanti per i lavoratori, sia per la conclamata giurisprudenza in materia di “Festività Soppresse” , sia se riferiti a quanto definito in altre realtà regionali del T.p.L. (vedi EAV)
L’azienda AIR con la nota protervia tenta di penalizzare fortemente i lavoratori di Avellino, mistificando la realtà attraverso: la riduzione unilaterale della quantità delle giornate, con il parziale rimborso delle giornate impropriamente decurtate e cosa ancor più grave tenta miseramente di sotterrare altre mancanze come il taglio arbitrario ed illegittimo dei riposi settimanali operato a danni dei lavoratori del GTI- ATI, che come si può facilmente evincere non c’entrano assolutamente nulla con la questione oggetto, che riguarda la restituzione per Legge dei Permessi Retribuiti istituiti in ragione delle festività soppresse e poi riordinate per il 2 Giugno e 6 Gennaio.
Ma andiamo per ordine:
1. La L. n. 54 del 1977 soppresse cinque festività religiose tra cui l’Epifania, 6 gennaio, e ne differì due civili facendole coincidere con la domenica tra cui la festa della Repubblica spostata dal 2 giugno alla prima domenica di giugno.
2. Con un accordo collettivo nazionale, fu stabilito che, a compensazione ed in luogo delle festività soppresse o differite, venivano attribuite ai dipendenti 2 giornate di ferie e congedo aggiuntive ed ulteriori 4 giornate di permesso retribuito, che divenivano 5 per il personale che fruisce annualmente di non più di 74 giornate di riposo e/o di non prestazione, sostanzialmente i turnisti.
3. In seguito il legislatore ritornò sul tema più volte, reintroducendo la festività dell’Epifania nel 1986 e quella del 2 giugno (prima con provvedimento "una tantum" per il 1986 (L. n. 200 del 1986), poi in via definitiva (con la L. n. 366 del 2000).
Alcune aziende, tra cui AIR e GTI -ATI in occasione del ripristino delle festività interessate hanno provveduto unilateralmente a sottrarre giornate di permessi retribuiti senza alcuna legittimità conclamata in sede giudiziale, in via definitiva : Corte di cassazione civile, Sez. VI, sentenza 4/9/2014, n. 18715; che stabilisce il diritto dei lavoratori alla restituzione delle giornate impropriamente sottratte.
Il diritto può essere fatto valere sicuramente per gli ultimi 5 anni, ed in alcuni casi si ipotizzano anche 10, per cui siamo di fronte ad una legittima aspettativa di vedersi riconoscere almeno 10 giornate, che per il personale turnista in molte realtà ( anche EAV) può anche a scelta prevederne la intera corresponsione economica.
Quindi al gruppo AIR: le giornate non sono 7 ma 10; non vi è limite alla scelta di fruizione o pagamento; non c’è nessuna contiguità con altre eventuali decurtazioni di giornate o riposi che invece si vogliono inserire nell’accordo transattivo che il lavoratori singolarmente dovrebbero sottoscrivere.
Non abbiamo firmato e invitiamo i lavoratori a non cadere in trappole costruite ad arte, recuperando il diritto ad usufruire delle giornate spettanti, soprattutto adesso che la norma sarà regolata dalla nuova norma contenuta ne CCNL appena rinnovato.