Sentenza senza precedenti e dalla portata enorme in materia di terapia ABA è quella pronunciata dal Consiglio di Stato in data 06.10.23 n. 8708 che, accogliendo integralmente l’appello proposto dagli avvocati Paola Flammia e Michela Antolino, ha dato piena ragione alle stesse che difendevano un minore con autismo severo.
Questi i fatti, come riportate dalle due legali: al piccolo l’Azienda Sanitaria Unica delle Marche aveva negato il richiesto trattamento ABA in regime domiciliare sull’errato presupposto che l’ABA non rientrasse nel livello essenziale di assistenza autorizzato dalla regione Marche, nella quale era previsto solo un rimborso parziale delle spese documentate dalla famiglia. Avverso tale provvedimento i difensorindei genitori avevano proposto ricorso al Tar Marche che, con ragionamento evidentemente errato, lo aveva respinto. Ragione per cui gli avvocati Paola Flammia e Michela Antolino erano stati costretti a ricorrere al Consiglio di Stato che ha, invece, accolto l’appello e annullato la sentenza del Tar Marche.
L’enorme importanza della sentenza risiede non solo nel fatto che per la prima volta (dopo la devoluzione della giurisdizione al giudice amministrativo) sui diritti delle persone con autismo si è pronunciato il Consiglio di Stato, ma soprattutto nel fatto che la pronuncia, accogliendo tutte le tesi dei ricorrenti, ha avuto modo di affrontare aspetti del tutto nuovi arrivando a sancire diritti imprescindibili, come quello ad una misura minima di trattamento ABA.
In primis il CdS ha precisato che l’assistenza sociosanitaria ai minori con disturbi in ambito
neuropsichiatrico e del neurosviluppo e alle persone con disturbi dello spettro autistico è ricompresa tra i livelli essenziali di assistenza (LEA) definiti dagli artt. 25, 32 e 60 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017. Nell’ambito di tale assistenza socio sanitaria ricompresa nei LEA vanno certamente annoverati i trattamenti cognitivo comportamentali denominati ABA, trattandosi di prestazioni sociosanitarie ad elevata integrazione sanitaria che devono essere assicurate dal sistema sanitario pubblico su tutto il territorio nazionale.
A tal proposito il CdS smentisce totalmente l’argomentazione dell’ASUR Marche e della sentenza impugnata secondo cui, senza recezione in una legge regionale, le prescrizioni afferenti ai LEA non troverebbero applicazione nell’ambito dell’ordinamento regionale.
Anche qui, richiamando i pronunciamenti della Corte Costituzionale in materia di attribuzioni stato regione, ed in accoglimento delle tesi dei difensori, il CdS ha avuto modo di chiarire che l’articolata disciplina dei LEA entra automaticamente nell’ordinamento regionale afferente alla cura della salute. E ciò dal momento che l’ambito in cui si inscrivono gli interventi previsti dalla legge regionale è appunto quello dei livelli essenziali di assistenza, poiché il DPCM del 12 gennaio 2017, nell’aggiornare i livelli essenziali di assistenza, ha ricompreso in essi l’assistenza sociosanitaria anche alle persone con disturbi mentali e disabilità. Ciò significa, in altri termini, che la prestazione ABA va erogata dalle ASL anche in quelle regioni dove tale terapia non sia stata ancora recepita con una legge regionale.
Dal riconoscimento dell’ABA nei LEA il CdS ne fa derivare, con una assoluta novità in punto di diritto, anche un importantissimo corollario. Sancisce infatti il CdS che è irrinunciabile per il SSN assicurare l’effettivo trattamento ABA nella misura sufficiente prevista dalle Linee di indirizzo dell’Istituto superiore di sanità, dovendosi ritenere che tali prestazioni debbano
concorrere a realizzare quella “prestazione di risultato” rappresentata dal riconoscimento del trattamento Aba nei Lea. Quel che è maggiormente importante è che il CdS, aderendo alle tesi dei ricorrenti, esplicita anche che tale misura risieda in 25 ore settimanali, quale numero minimo di ore indicato nelle Linee guida dell’Istituto Superiore di Sanità. È evidente come quest’ultimo aspetto abbia un’incidenza dirompente giacché le ASL dovranno assicurare su tutto il territorio nazionale l’erogazione dell’intervento cognitivo comportamentale ABA per almeno 25 ore settimanali.