“La delibera di giunta regionale, 262 del 2025, che riguarda la riprogrammazione di fondi europei (FESR e PSC) per finanziare la riqualificazione dello Stadio Partenio-Adriano Lombardi di Avellino, a seguito della promozione dell’U.S. Avellino 1912 in Serie B, in teoria non pone dei limiti alla disponibilità della struttura, l’iter amministrativo progettuale ed approvativo non si è ancora concluso”. Così Vittorio Boccieri, ex candidato sindaco e avvocato tributarista.
“In linea di massima, posso però far riferimento ai criteri generali di disponibilità: quindi concessione in gestione -come pare sia già avvenuto nel marzo di quest’anno -, alienazione o altro.
Nell’Unione Europea esiste un principio (che in verità si atteggia a vera propria regola perché, com’è noto, ad un principio si aderisce e alle regole si obbedisce) che afferma che ogni “aiuto di Stato” e quindi anche quelli che derivino da Fondi Europei non debbano arrecare danni ai terzi (inteso come tutti gli altri cittadini dell’Unione Europea).
Questo principio di chiama DNSH (assenza di danno significativo) mira a garantire che gli investimenti finanziati dai fondi europei non arrechino danno significativo agli obiettivi ambientali (termine questo inteso in ampia accezione).
L’applicazione di questo principio potrebbe comportare la necessità di valutazioni ambientali e l’adozione di misure per mitigare eventuali impatti negativi. Queste misure potrebbero, in teoria, influenzare le modalità di utilizzo dello stadio, e anche i vincoli di disponibilità: cessione, alienazione, ecc.
Anche se oggi non esiste un vincolo tale da poter limitare la disponibilità del Comune sul bene è possibile che nel successivo iter amministrativo progettuale ed approvativo, tali vincoli possano essere inseriti e laddove non lo siano, chi ne ha interesse (nel diritto amministrativo non esistono diritti soggettivi ma interessi legittimi) potrebbe sollevare il problema.
Faccio un esempio in modo da poter essere più chiaro. Immaginiamo che lo stadio venga ristrutturato con l’utilizzo dei soldi dei fondi europei (così come deve avvenire) e che esso venga dato in gestione ad un privato (società, impresa, privato) e questi intenda inserire all’interno dello stadio o in prossimità di esso delle attività commerciali che di fatto creino un surplus di utilità per il gestore in ragione del valore intrinseco del bene (stadio) e che semmai creino anche della concorrenza sleale, in tal caso, chi ne ha interesse potrebbe contrastare questo fenomeno rivolgendosi alla stessa amministrazione che ha erogato i fondi ovvero all’Autorità Giudiziaria per chiederne la revoca.
Lo Stadio invero si sarebbe visto riconoscere un maggior valore derivante proprio da un aiuto di Stato e lo Stato – si sa – deve agire nel rispetto delle regole Costituzionali (art. 3 – parità di trattamento; art. 97 – imparzialità e buon andamento della Pubblica Amministrazione).
L’aver contribuito a creare un fenomeno di concorrenza sleale, violerebbe tali regole costituzionali e quindi anche il “principio/regola” di assenza di danno significativo (DNSH).
Ciò potrebbe accadere anche laddove si intenda alienarlo ad un terzo. Preciso, per dovere istituzionale, che ovviamente ad oggi stiamo ragionando su delle ipotesi che però sono plausibili. Da avellinese aggiungo che il mio auspicio sia quello che lo stadio venga adeguato ai criteri affinché i Lupi possano giocare sul campo del Partenio-Lomabardi affinchè sia sempre affermata la “regola” del Partenio, ovvero che nessuna squadra ospite possa uscirne vincitrice, auspicando che ritornino i tempi della Serie “A” quando l’Avellino Calcio aveva un suo peso ed un suo spessore in questo sport. Forza Lupi”.