La quarta sezione del Tar del Lazio (la Sezione Quarta Bis) ha annullato tutti gli atti(compresa graduatoria degli enti ammessi al finanziamento, nonché l’elenco degli enti esclusi),che hanno portato all’esclusione della domanda di finanziamento presentata dal Comune di Sant’Angelo dei Lombardi, in qualità di Ente capofila dei progetti per il Piano nazionale per la riqualificazione dei Piccoli Comuni.
Ci dovrà essere un nuovo esame della procedura e della documentazione relativa ai Comuni di Sant’Angelo dei Lombardi, Rocca San Felice, Torella dei Lombardi e Villamaina, tutti in Provincia di Avellino, che hanno sottoscritto specifica Convenzione ex art.30 D.Lgs n.267/2000, al fine di poter partecipare alla procedura elenco, in particolare dal comune capofila, rappresentato nel procedimento dall’avvocato Donato Cicenia.
Nel secondo Dpcm relativo al Bando per i Piccoli Comuni, quello riferito agli “Enti esclusi con relativa motivazione di esclusione”, era stato precisato che la relativa domanda di finanziamento che vedeva Sant’Angelo dei Lombardi comune capofila era stata esclusa per difformità rispetto a quanto previsto dall’articolo 2, comma 10, lettera i del DPCM e a causa di una violazione relativa alla allegazione della preventiva dichiarazione in merito alla compatibilità degli interventi proposti rilasciata dai competenti uffici preposti alla tutela dei vincoli del patrimonio culturale.
Per i giudici del Tar del Lazio: “un comportamento improntato alla reciproca cooperazione, si declinano, nel caso di specie, nella concessione della possibilità di chiarire gli aspetti, ritenuti dall’Amministrazione contraddittori, mediante l’attivazione dell’istituto del soccorso istruttorio, che sono stati, invece, dall’Amministrazione procedente violati”.