Uno studio dedicato alla Baiano del Settecento attraverso arti, professioni, imposte e gabelle dei Catasti Onciari così da offrire un quadro storico della vita sociale del Baianese e del complesso funzionamento della Chiesa di Avella che riunì le chiese della Valle sotto la collegiale. E’ il volume “Avella e i casali di Baiano” che riunisce i contributi dell’archivista Fiorentino Alaia, già direttore dell’Archivio di Stato di Benevento e di Sabato Cuttrera.
A caratterizzare il volume interventi, studi e note di chi, con proprie capacità, intelligenza e amore per la storia locale, ha messo su carta la vera riscoperta essenziale delle radici e della storia.
I.
L’insigne chiesa Collegiata di Avella è composta di quattordici individui, cioè di tre dignità: primicerio, cantore, e tesoriere, di sette canonici, fra i quali il canonico teologo e di quattro chierici.II.
Le dignità e canonici debbono far uso delle solite Insegne, che li sono state accordate e concesse.
III.
In caso di vacanza di alcuna delle nominate dignità, a riserba del primicerio, l’elezione del quale nel decreto della fondazione della Collegiata, fu riserbata al vescovo; debbono le dignità , e canonici superstiti, colla maggioranza de’ voti segreti eleggere un canonico del loro collegio, che sia il più degno, e il più meritevole. E nel caso di vacanza di alcuno dei canonicati, debba essere eletto per canonico quel sacerdote naturale di Avella, che avrà più voti segreti dei capitolari.
IV.
Debbono tutti gl’individui di detta Collegiata in tutte le domeniche, ed in tutti li giorni festivi dell’anno recitare terza, e vespro del divino uffizio nella loro chiesa. E mancando alcuno senza la legittima causa sia puntato in ciascuna volta in tornesi cinque in beneficio della comunità.
V.
Le dignità, e canonici in tutte le domeniche, e feste di precetto dell’anno debbono celebrare, e cantare le messe per gli obblighi di detta chiesa Collegiata, e fare tutte le altre funzioni ecclesiastiche, nelle quali tutti debbono intervenire in chiesa, e così gradatamente. E mancando alcuno senza giusta causa, si esigga la puntatura come sopra.
VI.
In tutte le domeniche si debba fare la benedizione della chiesa coll’aspersoria, ed acqua benedetta prima della messa cantata, secondo il costume delle chiese cattedrali, e collegiali.
VII.
Nelle sette feste principali del Signore, cioè nel Santissimo Natale, nella S. Circoncisione, nell’Epifania del Signore, nella Pasqua di Resurrezione, nella SS. Ascenzione, nella SS. Pentecoste, nel dì del SS. Corpo di Cristo, come ancora nelle festività di Maria Vergine, nella natività di San Giovanni Battista, e di San Giovanni Evangelista, e nella festa di San Sebastiano martire protettore di detta Terra di Avella tutti gli Individui di detta Collegiata, oltreché debbano cantare tutto intiero il Divino Uffizio, debbano cantare ancora le prime vesperi nel giorno precedente. E nella Settimana Santa sono tenuti pure cantare gli uffizii divini. Chi mancherà senza legittima causa in detti giorni, pagherà un carlino per volta in beneficio della comunità.
VIII.
Affinché la SS. notte del S. Natale si assista da tutti li detti canonici, così a cantare li divini uffizii, come a celebrarsi la messa solenne il Camerlengo di detto capitolo debba distribuire a detta dignità, e canonici assistenti dalla comunità carlini due per ciascheduno, e chi mancherà per qualsisia causa perda la detta distribuzione.
IX.
Tutti gli individui di detta chiesa Collegiata siano tenuti nel giorno della Commemorazione dei morti così all’uffizio, come alla messa cantata, ed alle prime vesperi, ed il Camerlengo distribuisca alle dignità, e canonici presenti, ed assistenti carlini dieci dalla massa comune, ma debbono assistere a dette funzioni per se ipsos, e non per sostituti.
X.
Se alcuno di dette dignità, e canonici stesse ammalato a letto, o fosse chiamato dal superiore, o applicato in detta chiesa per udire le sante confessioni, s’intenda come presente, né sia tenuto a pena veruna.
XI.
Debbano tenere le suddette dignità, e canonici il suggello, e l’arca per conservare le scritture di detta chiesa Collegiata.
XII.
Debba ciascun canonico, cioè il primo dopo la dignità celebrare la messa letta per suo obbligo nel lunedì, il secondo nel martedì, il terzo nel mercoledì, il quarto nel giovedì, il quinto nel venerdì, il sesto nel sabato.
Il canonico eretto dalla cappellania di S. Giovanni dalla domenica, ed il canonico eretto dalla cappellania del SS. Corpo di Cristo nelle feste infra Hebdomadam, potendo l’ebdomadario, giusta l’antico solito, anticiparla, e posporla, venendo festa infra Hebdomadam.
XIII.
In tempo della santa quaresima per il maggior decoro di detta chiesa, e comodo del popolo tanto le dignità, quanto i canonici, uno dopo l’altro debbono celebrare la messa letta dopo la predica, ed essendo giorno festivo, sia tenuto il canonico ebdomadario di quel giorno, e l’altro del dì seguente.
XIV.
In tutto l’anno vi sia una messa letta tarda dopo la cantata nei giorni festivi, alla quale sia tenuto il canonico ebdomadario di quel giorno.
XV.
Si debba eleggere in ogni anno da capitolari per voti segreti il procuratore, e per turnum il Camerlengo ai quali si diano ducati sei per ciascuno dalla comunità, e debbano dare i conti della loro amministrazione con ogni puntualità, e rettitudine in mano dei razionali eliggendi dal capitolo con maggioranza dei voti, e previa lista dei sospetti.
XVI.
Vi sia un canonico puntatore eliggendo con maggioranza di voti del capitolo, il quale debba fedelmente notare le mancanze, e ne’tempi stabiliti consegnarli al Camerlengo, ad oggetto di far pagare dalle dignità e canonici, che sono stati puntati, l’importo delli loro punti.
XVII.
In tutte le funzioni debba precedere il segno della campana mezz’ora prima.