Con sentenza n. 229/2023 pubblicata il 26/04/2023 la Corte di Appello di Napoli conferma l’annullamento della procedura concorsuale per la nomina di direttore della Chirurgia Generale del Presidio Ospedaliero di Ariano Irpino disposta dal Giudice di Primo Grado dando ragione al dott. Carmine Grasso patrocinato, sia in primo che in secondo grado, dall’Avv. Luigi Gambacorta.
“Il Giudice di prime cure, con sentenza del 28.9.2020 accolse il ricorso e per l’effetto, dichiarò illegittima la pubblica selezione per titoli ed esami indetta dall’Azienda Sanitaria Locale Avellino per il conferimento di n. 1 incarico quinquennale di Direttore di Struttura Complessa dell’U.O.C. di Chirurgia Generale, pubblicata sul B U R C n. 30 del 10 aprile 2017 nonché la deliberazione del Direttore Generale n. 750 del 17 maggio 2018, che disapplicò, disponendosi la ripetizione della procedura concorsuale mediante riesame dei curricula e attribuzione motivata\comparata dei punteggi.”
La Corte d’Appello Di Napoli presso la quale era stato proposto il ricorso alla sentenza del tribunale di primo grado di annullamento degli atti concorsuali dal Dott. Ruggero Iandoli e dalla ASL Avellino, dopo una lunga disamina conlude: “Ed allora effettivamente nel caso di specie la Commissione ha attribuito maggiore punteggio allo Iandoli, nonostante la maggiore anzianità del Grasso proprio relativamente al reparto oggetto di nomina dirigenziale.” Ed ancora: “La Commissione ha, inoltre, attribuito 0 punti al Grasso con riferimento alle pubblicazioni e la partecipazione a convegni e congressi nonostante le 24 pubblicazioni del Grasso, le sei partecipazioni a commissioni e le sette a congressi; ed ha attribuito punteggio minore al Grasso in presenza di 56 partecipazioni (tra corsi e congressi) rispetto alle tre indicate dallo Iandoli. Ed ancora, relativamente alla casistica viene assegnato un punteggio maggiore allo Iandoli nonostante una corposa casistica all’attività laparoscopica , con riferimento all’attività laparoscopica, di cui il Grasso era stato nominato pure responsabile.”
E conclude: “Anche ad avviso di questo Collegio, tenuto conto delle suddette circostanze, neppure specificamente contestate, è difettato nel caso di specie proprio quel criterio di correttezza e buona fede che deve informare l’attività della P.A.”