>”A riprova della buona fede dell’imputato va ricordato che, sempre sulla base di una certificazione dei parametri obiettivi a lui riconducibile, nell’anno 2015, il Comune di Avellino fu dichiarato ente strutturalmente deficitario (si veda sul punto la documentazione prodotta dal P.M. all’udienza del 18.12.2023 e, in particolare, la Certificazione dei parametri obiettivi sottoscritta dal Marotta, nella parte in cui veniva attestato il superamento anche del parametro n. 5 e la sussistenza delle condizioni per la dichiarazione di deficitarietà dell’ente)”. E’ il passaggio relativo al dirigente comunale di Avellino Gianluigi Marotta (difeso dal penalista Giuseppe Saccone), nella parte finale della sentenza emessa lo scorso 18 marzo dal giudice monocratico del Tribunale di Avellino Gian Piero Scarlato che lo ha assolto.
Nonostante la richiesta della Procura fosse di due anni di reclusione con pena sospesa, il giudice ha disposto l’assoluzione con la formula “il fatto non costituisce reato”. Un punto chiave della sentenza risiede nel fatto che, sebbene Marotta fosse accusato di aver omesso informazioni per evitare la dichiarazione dello stato di deficit nel 2014, lo stesso stato di crisi venne formalmente riconosciuto l’anno successivo.
Nel corso dello stesso procedimento sono stati assolti anche l’ex assessore al Bilancio di Avellino, Angelina Spagnuolo (difesa dall’avvocato Raffaele Tecce), e i membri del collegio dei revisori dei conti: Ottavio Barretta (assistito dagli avvocati Carmine Danna e Francesco Debeaumont), Antonio Savino (difeso dagli avvocati Luigi Petrillo e Italo Benigni) e Antonio Pellegrino (assistito dall’avvocato Benedetto Vittorio De Maio). Per questi imputati la Procura aveva già sollecitato un verdetto di assoluzione.
Secondo accusa gli imputati avrebbero omesso di segnalare l’esistenza di procedure esecutive per pignoramenti> che superavano il limite imposto dal Decreto Ministeriale dell’Interno del 18 febbraio 2013 pari allo 0,5% delle spese impegnate in quell’anno. Sebbene queste non avessero determinato vincoli secondo l’articolo 159 del Decreto Legislativo 267/2000″, la situazione finanziaria del Comune> avrebbe richiesto la>dichiarazione di deficit strutturale, come stabilito dall’articolo 242 del TUEL.
Riguardo a Marotta, il giudice ha chiarito che la questione centrale non è se l’intento fosse quello di evitare la dichiarazione di deficit per l’ente e le relative conseguenze previste dall’articolo 243 del TUEL, ma dimostrare l’esistenza del dolo, ovvero la volontà di fornire informazioni false. Tuttavia, il dolo non può essere riconosciuto se la falsa attestazione è il risultato di una semplice negligenza, di un’errata interpretazione normativa o di una prassi amministrativa applicata in modo impreciso (Cassazione, sentenza n. 33218 del 23 agosto 2012).
Per glii altri imputati, il giudice ha sottolineato che il collegio dei revisori e l’Assessore alle Finanze si erano limitati a recepire dati già certificati, senza avere motivi per metterne in discussione la correttezza. Di conseguenza, applicando secondo questo principio Spagnuolo, Barretta, Savino e Pellegrino sono stati assolti dalle accuse perché “il fatto non costituisce reato”