La Corte costituzionale, con la sentenza numero 91, ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal Tar Campania sull’inevitabilità dello scioglimento del Consiglio comunale nei casi in cui non abbia approvato nei termini l’ipotesi di bilancio in riequilibrio. La Consulta ha respinto i dubbi di legittimità costituzionale evidenziando come “l’articolo 262 del Tuel delinei un meccanismo chiaro e oggettivo, privo di discrezionalità arbitraria”.
Il legislatore, secondo la Corte, “ha agito razionalmente nel prevedere che la mancata approvazione nei termini dell’ipotesi di bilancio in riequilibrio comporti lo scioglimento degli organi consiliari, perché un’amministrazione che non rispetti ripetutamente gli impegni assunti con il mandato elettorale, tra i quali l’approvazione del bilancio, mina il rapporto fiduciario con i cittadini.
Difatti, l’incuria che conduce al dissesto finanziario degli enti territoriali interrompe il legame fiduciario che caratterizza il mandato elettorale e la rappresentanza democratica degli eletti”. In questo quadro, lo scioglimento rappresenta un’estrema ratio tra gli strumenti a tutela dell’autonomia e dell’efficienza amministrativa, la cui finalità risiede proprio nel principio per cui la salvaguardia degli equilibri finanziari costituisce presupposto stesso del mandato elettivo.
La pronuncia evidenzia in particolare che “un Consiglio comunale incapace di elaborare un bilancio in equilibrio non può assicurare il buon andamento dell’amministrazione, come richiesto dall’articolo 97 della Costituzione, e rischia di compromettere l’interesse collettivo al risanamento delle condizioni finanziarie dell’ente locale”.