“Il divieto del terzo mandato consecutivo per i presidenti di giunta regionale è un principio fondamentale della materia elettorale ai sensi dell’articolo 122, primo comma, della Costituzione”. Lo ha stabilito la Corte costituzionale con la sentenza numero 64, depositata oggi.
Il principio vincola i legislatori regionali a far data dall’adozione delle prime leggi in materia elettorale successive alla sua entrata in vigore. Con la sentenza “è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’articolo 1 della legge della Regione Campania numero 16 del 2024, per violazione dell’articolo 122, primo comma, della Costituzione, in relazione al parametro interposto di cui all’articolo 2, comma 1, lettera f, della legge numero 165 del 2004, recante il cosiddetto divieto del terzo mandato consecutivo del Presidente della Giunta regionale eletto a suffragio universale e diretto”.
La Consulta ha sottolineato “che tale divieto è per le Regioni a statuto ordinario un principio fondamentale della materia elettorale ai sensi dell’articolo 122, primo comma, della Costituzione. Esso costituisce l’espressione di una scelta discrezionale del legislatore volta a bilanciare contrapposti principi e a fungere da ‘temperamento di sistema’ rispetto all’elezione diretta del vertice monocratico, cui fa da ‘ponderato contraltare'”.
“Nel caso della Regione Campania il divieto del terzo mandato consecutivo è divenuto operativo con l’entrata in vigore della legge della Regione Campania numero 4 del 2009, ossia con la legge elettorale, la quale non solo non reca alcuna disposizione che a esso illegittimamente deroghi, ma all’articolo 1, comma 3, contiene un rinvio, ‘in quanto compatibili con la presente legge, [al]le altre disposizioni statali o regionali, anche di natura regolamentare, vigenti in materia’”, spiega la Consulta.
“La disposizione impugnata – nella parte in cui ha introdotto dopo diversi anni una specifica deroga al divieto, escludendo, nella sostanza, la computabilità dei mandati pregressi rispetto a quello in corso e quindi consentendo al Presidente della Giunta regionale uscente che ha già svolto due mandati consecutivi di essere rieletto alle prossime elezioni regionali – si pone, dunque – viene sottolineato dalla Consulta -, in contrasto con il ricordato principio fondamentale, in violazione dell’articolo 122, primo comma, della Costituzione”. La Corte costituzionale ha infine chiarito che nessun rilievo può essere attribuito alla circostanza che analoghe leggi regionali volte a impedire l’operatività del principio del terzo mandato consecutivo non sono state impugnate dal presidente del Consiglio dei ministri, fermo restando che la loro eventuale illegittimità costituzionale ben può essere fatta valere, nei modi previsti dall’ordinamento, in via incidentale.



