Con sentenza n. 1192/2025 dell’11 novembre 2025, il Tribunale di Avellino, in funzione di Giudice del Lavoro, ha rigettato l’opposizione proposta dalla società contro il decreto ingiuntivo ottenuto da un lavoratore per il recupero di crediti retributivi, confermando che la crisi dell’impresa non può tradursi in una ingiustificata compressione del diritto alla retribuzione.
Nel caso di specie, il Tribunale, accogliendo le argomentazioni svolte dai difensori dell’ex dipendente della società – avvocati Rocco Bruno, Gerarda Pennella e Giovanna Pennacchio – ha affermato un importante principio di diritto: anche nell’ambito di una procedura di ristrutturazione dei debiti omologata ed in pendenza delle misure protettive ex art. 54, co. 2, CCII,. In altri termini, il datore di lavoro che non ha pagato i propri dipendenti non può nascondersi dietro lo schermo della procedura concorsuale per sottrarsi agli obblighi retributivi.
La vicenda prende le mosse dal perdurante inadempimento della società nei confronti del sig. P.E. che aveva prestato la propria opera alle dipendenze della società sin dall’anno 2009 e che aveva ricevuto nel tempo soltanto pochi acconti e vane promesse di pagamento.
Sicché il lavoratore, ormai estenuato dai seriali inadempimenti, si era rivolto allo studio legale Bruno, da più di trent’anni impegnato nella difesa dei diritti lavoratori, affinché venisse definitivamente soddisfatto il credito che ancora vantava nei confronti della datrice di lavoro, pari a circa 13 mila euro. I difensori, quindi, hanno iscritto presso il Tribunale di Avellino un ricorso per ingiunzione di pagamento, sostenendo l’immediata esigibilità del diritto fatto valere.
Nel frattempo, la società era impegnata in un percorso di regolazione della crisi, sfociato nell’omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell’art. 57 CCII nel mese di luglio 2025. L’attivazione della procedura aveva comportato l’applicazione delle misure protettive ex art. 54 CCII, che l’impresa aveva invocato per contestare la proponibilità dell’azione monitoria.
Il Giudice del Lavoro, quindi, ha confermato e dichiarato esecutivo il decreto ingiuntivo, con condanna alle spese della società opponente, in aderenza al principio per il quale è sempre garantito al lavoratore, quale creditore privilegiato e parte debole del rapporto, il diritto di ottenere un titolo giudiziale.
La sentenza in parola ha rafforzato la centralità della tutela del lavoro nel diritto della crisi d’impresa e ribadito il principio secondo cui la protezione del patrimonio del debitore non può mai risolversi nella negazione dei diritti fondamentali del lavoratore.



