“No al sequestro per Rds”. I magistrati della Sesta Sezione della Corte di Cassazione, hanno rigettato il ricorso della Procura di Avellino confermando la decisione del tribunale del Riesame e del Gip, Giulio Argenio relativamente al no al sequestro nei confronti di Rds. In udienza, anche il sostituto procuratore generale si era espresso per il rigetto, mentre la difesa della società, rappresentata dall’avvocato Fabio Viglione, aveva depositato una memoria a sostegno della sua posizione.
Il caso riguarda le presunte irregolarità legate alla sponsorizzazione di eventi da parte di RDS. Secondo le contestazioni della Procura, un accordo illecito avrebbe influenzato l’affidamento diretto di un servizio da parte del Comune, evitando il ricorso a procedure di gara pubblica. Tuttavia, già in aprile, il Gip Argenio aveva escluso la configurabilità di un reato in questa circostanza, ritenendo che non vi fosse stato alcun condizionamento di un processo realmente concorrenziale, poiché la scelta del contraente non prevedeva alcuna comparazione con altri operatori.
Nella sua ordinanza, Argenio aveva evidenziato che il reato di turbativa d’asta previsto dall’articolo 353-bis del Codice Penale si applica esclusivamente a condotte che alterano procedure competitive. La presunta collusione, invece, si sarebbe verificata in una fase preliminare, influenzando solo l’individuazione della modalità di affidamento e non il confronto tra potenziali concorrenti.
Sulla base di queste considerazioni, il Tribunale del Riesame aveva confermato l’assenza di elementi per disporre misure cautelari nei confronti di RDS, rigettando la richiesta di sequestro preventivo e di interdizione dai contratti con la Pubblica Amministrazione. La Cassazione, ora, ha confermato in toto tale impostazione, ponendo la parola fine al tentativo della Procura di ribaltare le decisioni precedenti.