di Egidio Leonardo Caruso
Il 22 e 23 marzo prossimi gli italiani sono chiamati ad esprimersi sul disegno di legge costituzionale n. 253/2025 recante «Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare». Il testo approvato dall’Aula di Palazzo Madama, in seconda lettura, con la maggioranza assoluta dei suoi componenti, nella seduta del 30 ottobre scorso, sta suscitando un acceso dibattito fra le forze politiche, l’obiettivo del provvedimento è separare le carriere dei magistrati requirenti e giudicanti, mediante la modifica di sette articoli della Costituzione.
Come previsto dall’Articolo 138 del dettato costituzionale:<< Le leggi di revisione della costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni, ad un intervallo non minore di tre mesi, e sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione.
Le leggi stesse sono sottoposte a referendum popolare quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori, o cinque Consigli regionali. La legge sottoposta a referendum non è promulgata, se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi.
Non si fa luogo a referendum se la legge è stata approvata nella seconda votazione, da ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi componenti>>.
La norma in materia prevede nella fattispecie un referendum confermativo, gli elettori sono chiamati ad esprimere il loro parere in merito all’approvazione o alla bocciatura della legge costituzionale. A differenza del referendum abrogativo con il quale viene chiesto agli elettori se vogliono il mantenimento in vita di una norma oppure, la sua abrogazione totale o parziale dall’ordinamento giuridico, nei casi previsti dall’art. 138, ai fini della validità, non è necessario il raggiungimento di alcun quorum trattandosi di un procedimento parlamentare già completato.
Secondo gli studi condotti da Massimo Luciani, giurista e costituzionalista nonché, giudice della Consulta, sebbene sia difficile fornire una definizione condivisa di questo strumento, che nelle esperienze costituzionali ha assunto le forme e i contenuti più vari, Il referendum è un istituto che possiede un senso proprio nel contesto della rappresentanza, e che si può qualificare (non già come istituto di democrazia diretta), ma come istituto di partecipazione popolare, di tipo istituzionale (con questa espressione intendo una partecipazione che è praticata tramite istituti previsti e regolati dal diritto e che produce effetti rivolti direttamente alle istituzioni).
Il testo del quesito referendario sottoposto al voto popolare modificato dalla Suprema Corte di Cassazione con l’ordinanza del 6 febbraio 2026, e recepito dal D.P.R. 7 febbraio 2026 recita: «Approvate il testo della legge di revisione degli artt. 87, decimo comma, 102, primo comma, 104, 105, 106, terzo comma, 107, primo comma, e 110 della Costituzione approvata dal Parlamento e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 30 ottobre 2025 con il titolo “Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare”?».
Nello specifico oltre alla separazione delle carriere dei magistrati tra requirenti e giudicanti la riforma costituzionale poggia su altri due pilastri fondamentali, la ridefinizione del Consiglio Superiore della Magistratura (CSM) organo di autogoverno dei magistrati, che si sdoppia uno per i Giudici, l’altro per i Pubblici Ministeri, composto da membri sorteggiati e non più eletti, con l’intento dichiarato di “spezzare” il sistema delle correnti all’interno della magistratura e l’istituzione di un nuovo organo autonomo, l’Alta Corte Disciplinare, chiamata a giudicare gli illeciti disciplinari di Giudici e PM, funzione attualmente in capo al CSM.
Proprio il sistema di composizione del Csm è la vera posta in palio. Il nuovo organo sarebbe composto da 15 membri: 3 sarebbero nominati dal Presidente della Repubblica, tra professori ordinari di materie giuridiche e avvocati con almeno vent’anni di esercizio della professione, altri 3 sarebbero estratti a sorte da un elenco di professori ordinari e avvocati con gli stessi requisiti, elenco che il Parlamento in seduta comune, deve compilare mediante elezione entro sei mesi dal proprio insediamento, i restanti 9 componenti sarebbero magistrati scelti tramite sorteggio con requisiti specifici.
Si noti come nel panorama europeo, in 22 paesi su 27 le carriere sono separate, anche se con vari gradi di indipendenza dal potere esecutivo, sono tre i paesi (Belgio, Francia e Spagna), in cui la separazione ha un carattere solo formale, mentre sono solo due i paesi (Italia e Grecia), in cui le carriere di PM e giudici sono unite.
Le forze di maggioranza compattamente unite per il sì alla riforma, pongono l’accento su una maggiore indipendenza e responsabilità dei magistrati liberi dall’influenza delle correnti, mentre le forze di opposizione del cosiddetto Campo Largo, schierate per il no temono al contrario, il venir meno di un principio giuridico fondamentale, la separazione dei poteri dello Stato: legislativo (art. 70), esecutivo (art.92), giudiziario (art. 102), e di conseguenza l’assoggettamento del potere giudiziario all’esecutivo, con il primo che finirebbe per perdere il proprio ruolo di garanzia e terzietà. Sebbene fin dall’inizio la premier Meloni ha ribadito a più riprese che non si tratta di un referendum sul governo, nelle ultime settimane lo scontro politica-magistratura si è acuito senza esclusione di colpi, con il concreto rischio di far perdere di vista l’importanza del tema sul quale i cittadini sono chiamati ad esprimersi, in un momento storico in cui si registra un livello di partecipazione alla vita democratica del Paese pressoché nullo ad ogni consultazione.
Al di là di come la si pensi rispetto ad un tema delicatissimo che può riguardare più o meno da vicino chiunque, il voto resta un esercizio fondamentale di cittadinanza attiva e partecipata, che è sempre bene continuare a praticare.






