“Riteniamo fondata l’obiezione di inammisibilità”, ha spiegato l’avvocato Giandomenico Falcon, che rappresenta la Regione Campania insieme agli avvocati Aristide Police e Marcello Cecchetti, nel corso dell’udienza pubblica, nel Palazzo della Consulta, sul ricorso presentato contro la legge che consentirebbe al governatore Vincenzo De Luca di ricoprire un terzo mandato.
La Regione Campania ha eccepito l’inammissibilità per “omessa ricostruzione o incompletezza del quadro fattuale e giuridico”. Il principio del divieto del terzo mandato consecutivo non prenderebbe in considerazione il “diritto vivente formatosi nella giurisprudenza” e la già “avvenuta promulgazione da parte di altre Regioni, Veneto, Marche e Piemonte, di leggi che, sul presupposto del carattere non autoapplicativo del principio, lo hanno introdotto a valere dal mandato presidenziale in corso o da quello successivo”.
“Non sono riuscito a capire – ha detto Falcon – per quale ragione le leggi del Veneto, delle Marche e del Piemonte, che fanno riferimento al computo dei mandati successivi all’approvazione delle legge, andrebbero bene mentre non andrebbe bene quella della Campania, che ingloba nel computo dei mandati anche quello in corso”.
La Regione, poi, nega la “natura autoapplicativa del divieto del terzo mandato consecutivo”, spiegando che ci sarebbe, invece, un “doppio rinvio alla legislazione regionale di recepimento”. Non autoapplicabilità che sarebbe poi dimostrata dalla mancata impugnazione, da parte del governo, delle analoghe “leggi delle Regioni Veneto, Marche e, da ultimo, il Piemonte”.
Il limite al numero di mandati del presidente della giunta atterrebbe “direttamente alla forma di governo” e, da ciò, “emergerebbe la necessità di rispettare l’autonomia statutaria”. Per la Regione Campania, infatti, “attenendo alla forma di governo e non all’ineleggibilità, il legislatore statale non avrebbe potuto disciplinare la materia di insieme, oggetto di riserva statutaria”.
Contestata “la tesi dell’autoapplicabilità” del principio di divieto di terzo mandato consecutivo anche perché “determinerebbe una situazione di ineguaglianza che strapperebbe la coerenza istituzionale del sistema dal momento che si dovrebbe necessariamente riconoscere la piena legittimità dei terzi mandati svolti” da altri “presidenti delle giunte e Regioni Lombardia ed Emilia Romagna” (il riferimento è a Roberto Formigoni e a Vasco Errani). E “si verrebbe a contraddire la legittimità del mandato oggi in corso di svolgimento del presidente della giunta della Regione Veneto”.