E’ in discussione in questi giorni la riforma della legge contro la violenza sulle donne: l’intento iniziale, sul quale si era registrata un’intesa bipartisan, era quello di inasprire le pene e di agevolare il percorso giudiziario a sostegno delle donne vittima di violenza sessuale. Ma le dinamiche parlamentari hanno poi preso un’altra piega. Approfondiamo l’argomento con l’avvocato irpino cassazionista Cinzia Capone*, del foro di Benevento, impegnato attivamente anche sul territorio avellinese (per esempio è il legale di fiducia del Mid Campania, il Movimento italiano disabili che ha presentato un esposto ai carabinieri per denunciare i ritardi decennali nell’apertura del Centro Autismo di Avellino).
VIOLENZA MANIFESTA E OBBLIGO VOLONTARIO
Attualmente, il modello del codice penale italiano, riconosce la violenza sessuale solo in presenza di coercizione, violenza manifesta e obbligo volontario. Tutti elementi che non sempre possono essere riconosciuti tempestivamente e non sempre possono essere manifestati perché la violenza, e oggi abbiamo abbastanza strumenti culturali per comprenderlo, può agire in molte forme diverse e spesso la coercizione manifesta è impossibile da dimostrare.
LA RIFORMA DEL REATO
Il testo sulla riforma del reato di violenza sessuale era stato approvato dalla Camera all’unanimità in prima battuta, con un accordo bipartisan tra Fratelli D’Italia e PD, il 12 novembre 2025. Il disegno di legge (ddl) mirava alla modifica dell’articolo 609-Bis del Codice penale, introducendo in modo esplicito l’espressione e dunque il concetto di “consenso libero e attuale” come elemento principale alla base del reato di violenza sessuale. Volendo sintetizzare… l’idea che “senza consenso è stupro”, sebbene non sarebbe stata una improvvisa rivoluzione sul piano culturale, dal momento che i cambiamenti dell’opinione pubblica seguono ritmi molto lenti e imprevedibili, avrebbe comunque rappresentato un passo avanti concreto nel modo di affrontare giuridicamente i casi di stupro e di violenza sessuale.
SALTA IL PATTO MELONI-SCHLEIN
Una prima battuta di arresto, però, è arrivata proprio il 25 novembre scorso, in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza maschile contro le donne, quando il Senato ha bloccato la proposta di modifica della legge opponendosi al concetto di consenso. Il rinvio è stato richiesto prima dalla Lega, seguita a ruota da Fratelli d’Italia e da Forza Italia scatenando le reazioni dell’opposizione. Accordi infranti ulteriormente alla luce dell’ultima riscrittura del testo presentato dalla relatrice del ddl sulla violenza sessuale Giulia Bongiorno, testo in cui scompare del tutto la parola “consenso” e si parla di “volontà contraria all’atto sessuale”, introducendo la nozione di “dissenso” e dove, nel secondo paragrafo, si legge che la violenza sessuale “deve essere valutata tenendo conto della situazione e del contesto in cui il fatto è commesso”. La nuova formulazione dell’articolo 609 bis del Codice penale, che disciplina il reato di violenza sessuale, elimina il riferimento diretto al “consenso libero e attuale” e sostituisce con il concetto di “volontà contraria all’atto sessuale”.
RESTA IL DISSENSO, ADDIO AL CONSENSO
La parola “dissenso” si riferisce alla volontà contraria all’atto sessuale e, di conseguenza, determinerebbe la punibilità dell’atto compiuto solo se contro la volontà della vittima. Ciò significa che la volontà contraria all’atto sessuale, oltre a essere valutata secondo il contesto da chi ha il compito di stabilire la presenza di reato, deve essere anche dimostrata, ovvero esplicitata e provata dalle donne che subiscono violenza sessuale. Detto altrimenti e in termini più chiari possibili, con questa inversione il peso della prova grava sulla vittima. Non si tratta, a mio parere, dunque solo di un cavillo terminologico ma, al contrario, di una modifica sostanziale e significativa del contenuto della legge, a dimostrazione del fatto che le parole non sono mai neutre ma portatrici di significati che fanno la differenza. Una differenza che determina un passo indietro sostanziale dal momento che riporta al centro del discorso il comportamento della vittima e, elemento da non sottovalutare, la sua presunta colpa, invece della responsabilità di chi compie violenza.
SI RIBALTA L’ONERE DELLA PROVA: PERCHE’ NON HAI DETTO NO?
Dal modello del consenso affermativo (presente nella stesura iniziale del Ddl), il sistema adottato in paesi come per esempio la Svezia, la Spagna e il Portogallo secondo cui un atto sessuale, per essere lecito deve essere preceduto da una manifestazione esteriorizzata di consenso (sì vuol dire sì), si passerebbe a un modello basato sulla dimostrazione del dissenso (in riferimento alle modifiche proposte al Ddl), in cui l’atto sessuale è illecito se preceduto da un rifiuto della vittima (no vuol dire no). Una differenza sostanziale perché con l’introduzione del dissenso, chi subisce violenza, deve essere pronta a dimostrare di avere manifestato opposizione e, in caso contrario, dover eventualmente rispondere alla domanda: “Perché non hai detto di no?”.
*Avvocato Cinzia Capone: avvocato cassazionista, ha sempre operato nella macroarea giuridica del diritto di famiglia con particolare accorgimento agli attori fragili della società. E’ socio ordinario dell’Associazione Ami (Avvocati Matrimonialisti Italiani), divorzista, mediatore civile, curatore speciale del minore e annovera diversi corsi di alta specializzazione nell’area didattica e scientifica-giuridica 12. E’ saggista, autrice della monografia “L’affidamento minorile e l’adozione nell’ordinamento giuridico italiano” (Aracne, 2024). E’ vicepresidente nazionale dell’Associazione Consiglio per la Parità di Genere.



