Impedito l’accesso agli atti, il Tar accoglie il ricorso della minoranza e condanna il Comune di Pietrastornina: è la decisione dei giudici del Tar di Salerno, prima sezione, i magistrati Leonardo Pasanisi presidente, Fabio Di Lorenzo e Anna Saporito.
Causa del contendere, alcuni articoli del “Regolamento comunale in materia di diritto di accesso: accesso civico, accesso generalizzato, accesso documentale e accesso degli amministratori”, approvato con delibera di consiglio comunale a marzo del 2022.
Una pratica, quella della visione degli atti, necessaria per l’attività di vigilanza e di controllo da parte della minoranza, che per Alfonso Lorenzo Urciuolo, Giovanni De Lisa e Costabile D’Alessandro, non era nè garantita né scontata.
I consiglieri, difesi dall’avvocato Andrea Foti, hanno impugnato chiedendone l’annullamento previa sospensiva, quegli articoli del regolamento.
Il Comune, in persona del sindaco Amato Rizzo, rappresentato e difeso dall’avvocato Antonio Sorice, ha insistito per il rigetto del ricorso ritenendolo infondato.
I magistrati, nel formulare la sentenza, hanno sottolineato alcuni aspetti che qui riportiamo: «Preliminarmente giova ribadire che la giurisprudenza amministrativa, condivisa dal Collegio, è unanime nell’affermare che i consiglieri comunali vantano un incondizionato diritto di accesso – prevalente anche sull’eventuale diritto alla riservatezza dei terzi coinvolti dalle istanze ostensive, tenuto conto del segreto d’ufficio cui gli stessi sono tenuti – a tutti gli atti che possono essere utili all’espletamento delle loro funzioni».
E ancora:«E’ stato affermato che “di conseguenza sul consigliere comunale non può gravare alcun particolare onere di motivare le proprie richieste di accesso, atteso che, diversamente opinando, sarebbe introdotto una sorta di controllo dell’ente, attraverso i propri uffici, sull’esercizio del mandato del consigliere comunale”…».
In definitiva, «essa pertanto si traduce in una limitazione, sul piano generale, della latitudine del diritto di accesso del consigliere, ingiustificata alla luce della giurisprudenza sopra richiamata.
In conclusione, il ricorso è fondato e deve essere accolto, con conseguente annullamento in parte qua del regolamento impugnato».
I magistrati del Tar di Salerno hanno quindi condannato il Comune di Pietrastornina al pagamento delle spese di lite in favore dei ricorrenti, 1.500,00 euro complessive, oltre le spese generali.
E ordinano che la sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Commenti di soddisfazione arrivano da parte del gruppo di minoranza, che intende continuare ad operare in virtù del mandato assegnato dagli elettori, e dunque con tutti gli strumenti che la norma consente all’attività amministrativa comunale. Con l’auspicio, dicono i consiglieri, che si possa avviare finalmente un confronto con la maggioranza, utile a tutti.