Maxi truffa sui bonus: è stato accolto dai giudici della Seconda Sezione Penale della Cassazione il ricorso proposto dalla Procura della Repubblica di Avellino contro la decisione del Tribunale del Riesame per le misure reali. I giudici avevano annullato uno dei sequestri disposti dal Gip nell’ambito dell’inchiesta sulla maxi truffa scoperta dai militari delle Fiamme Gialle del Gruppo di Avellino.
Per i giudici del Riesame reale, il sequestro andava annullato per “la carenza della motivazione in ordine alla sussistenza del periculum in mora, elemento necessario per giustificare l’anticipazione degli effetti ablativi della confisca”. Ad avviso della Procura di Avellino, il ricorso presentato dai magistrati coordinati dal Procuratore facente funzioni Francesco Raffaele, il Giudice per le indagini preliminari avrebbe dato conto dell’esistenza del pericolo cautelare, rilevando che il provento dei reati contestati avrebbe potuto essere facilmente disperso”.
Nel ricorso dei pm avellinesi era stato rilevato “che la capacità di dispersione dell’indagato sarebbe stata anche provata dalle indagini effettuate poiché, a fronte di un profitto ingente, lo stesso era stato sorpreso con la disponibilità di una somma esigua”. Per i giudici della Cassazione: “come rilevato dal pubblico ministero ricorrente, il decreto genetico conteneva un principio di motivazione in ordine al periculum in mora sia in relazione al sequestro preventivo “impeditivo”. La questione dovrà approdare nuovamente davanti ai giudici del Tribunale del Riesame in diversa composizione.
Per la Procura di Avellino, il ricorso presentato dai magistrati coordinati dal Procuratore facente funzioni Francesco Raffaele: il Giudice per le indagini preliminari avrebbe dato conto dell’esistenza del pericolo cautelare, rilevando che il provento dei reati contestati avrebbe potuto essere facilmente disperso”. Nel ricorso dei pm avellinesi era stato rilevato “che la capacità di dispersione del… sarebbe stata anche provata dalle indagini effettuate poiché , a fronte di un profitto ingente, il …. era stato sorpreso con la disponibilità di una somma esigua”. Per i giudici della Cassazione: “come rilevato dal pubblico ministero ricorrente, er i giudici del Riesame reale, il sequestro andava annullato per “la carenza della motivazione in ordine alla sussistenza del periculum in mora, elemento necessario per giustificare l’anticipazione degli effetti ablativi della confisca”. Ad avviso della Procura di Avellino, il ricorso presentato dai magistrati coordinati dal Procuratore facente funzioni Francesco Raffaele, il Giudice per le indagini preliminari avrebbe dato conto dell’esistenza del pericolo cautelare, rilevando che il provento dei reati contestati avrebbe potuto essere facilmente disperso”.






