Il messaggio del commissario straordinario Giuliana Perrotta è chiaro: se vuoi passeggiare per la città con il tuo cane devi armarti di guinzaglio, museruola e sacchettino per le deiezioni; te ne vuoi fregare? Allora paga la multa. Per questa ragione il commissario ha annullato le delibere sindacali precedenti e ha firmato una nuova ordinanza che mette in chiaro le minime regole base di civiltà da rispettare e che prevede sanzioni per i trasgressori che vanno da 25 a 125 euro.
Il Comune di Avellino ha messo nero su bianco le 14 regole che i proprietari di cani devono seguire per evitare le multe. Del resto lì dove non arriva la civiltà e l’intelligenza delle persone, è doveroso per le istituzioni intervenire. Un esempio su tutti: “Il mio cane è talmente buono e intelligente che non ha bisogno né della museruola né del guinzaglio”. Alzi la mano chi non ha mai incontrato una persona del genere. Ne è piena anche la città di Avellino. Persone alle quali poco importa degli altri concittadini che incontra durante la sua passeggiata insieme al cane: non importa se la persona che ha di fronte abbia paura dei cani, e non gli importa nemmeno se quella persona è un bambino. “Il mio cane è buono”.
LE 14 REGOLE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO PERROTTA
Ben vengano quindi le 14 regole deliberate dal commissario straordinario del Comune di Avellino Giuliana Perrotta: “Si ordina a tutti i proprietari e/o conduttori di animali d’affezione, nell’accompagnare gli stessi su strade, marciapiedi e luoghi pubblici o aperti al pubblico, nei giardini o parchi pubblici, nelle zone destinate al verde pubblico, nelle aiuole e rotonde stradali:
1. di impedire ad un animale, in proprio affidamento, di cacciare, molestare o ferire un altro
animale o persone e danneggiare alberi, siepi, aiuole e qualsiasi bene pubblico;
2. che i cani devono essere tenuti al guinzaglio della lunghezza massima di 1,5 metri, anche se hanno ricevuto un addestramento “alla convivenza” con gli altri cani e le persone, in quanto
prevalgono le regole di prudenza nei confronti di animali che per le più svariate ragioni
possono avere un comportamento imprevedibile anche pericoloso; sono fatte salve dal presente divieto le pubbliche perimetrate fisicamente, destinate e/o individuate planimetricamente per la ricreazione canina e dei rispettivi conduttori;
3. di impedire che gli animali sporchino con deiezioni solide e liquide imbrattino le strade, i
marciapiedi, gli arredi, i giochi, gli elementi della pubblica illuminazione, le aiuole, i cespugli,
gli alberi ed ogni altro spazio e manufatto pubblico, nonché a ridosso di portoni di ingresso e
degli accessi ad abitazioni, negozi, vetrine, veicoli parcheggiati;
4. di provvedere all’immediata rimozione delle eventuali deiezioni solide lasciate dall’animale ed
alla diluizione delle deiezioni liquide;
5. di disporre di strumenti idonei alla immediata rimozione delle deiezioni solide, (paletta od altro oggetto) e/o di sacchetti monouso, oltreché di una bottiglietta od altro contenitore di acqua da
utilizzare per la pulizia e diluizione delle deiezioni liquide;
6. il divieto di utilizzare detergenti per la diluizione delle deiezioni liquidi sulle superfici
permeabili (aiuole e piante);
7. di esibire, su richiesta della Pubblica Autorità o Associazioni convenzionate con
l’Amministrazione Comunale, i predetti strumenti di raccolta e pulizia;
8. di depositare le deiezioni solide raccolte nelle apposite Dog Toilette presenti sul territorio
comunale;
9. di avere con sé una museruola, rigida o morbida, da applicare al cane in caso di situazioni
rischiose per l’incolumità di persone o animali o su richiesta del Servizio di vigilanza o altre
autorità competenti;
10. il divieto di condurre un cane ad una distanza inferiore a venti metri da attrezzature ludiche per
bambini o nelle aree gioco e nelle aree destinate ad attività ginniche, anche se non segnalate ma
che siano chiaramente destinate a tali utilizzi dalla presenza di giochi e attrezzature fisse o
mobili;
11. il divieto di consentire lo scavo di buche e/o l’asportazione di materiale in aiuole o aree verdi;
12. che seppur consentito l’accesso degli animali d’affezione, nei parchi e nelle aree verdi destinate
al pubblico, questo non è consentito ai soggetti affetti da malattie infettive, diffusive e da ecto
ed endoparassiti;
13. di monitorare il proprio animale anche quando libero di vagare, senza guinzaglio e museruola,
nelle aree di sgambamento riservate e recintate;
14. di evitare l’ingresso nei luoghi succitati a cani di sesso femminile in condizioni di estro.