I canali di comunicazione hanno recentemente divulgato alcuni casi di abusi in materia di lavoro in danno di lavoratori da parte di imprenditori che, sfruttando la cassa integrazione, hanno utilizzato a pieno regime lavoratori formalmente cassaintegrati. L’abuso, benchè scoperto dagli stessi lavoratori, non ha avuto nessun riscontro compensativo da parte degli imprenditori poco onesti, anzi è stata scoraggiata la denuncia dal timore di essere licenziati. Se questi fatti avvengono in momenti di grande sofferenza socioeconomica per le famiglie dei lavoratori, a causa degli effetti della pandemia ancora in atto, è prevedibile che, con l’arrivo dei rilevanti flussi finanziari europei, altri e più diffusi abusi verranno commessi. Sarà, quindi, necessario attivare le azioni di controllo recenti o già esistenti. Tra le prime c’è quella indicata dal termine inglese “whistleblower” usato per riferirsi a chi segnala reati, irregolarità o violazioni di cui è venuto a conoscenza. Appena due anni fa il Parlamento italiano, con la legge 30 novembre 2017 n. 179, è intervenuto per tutelare questi informatori dalle possibili ritorsioni dei datori di lavoro. Di recente, anche l’Unione Europea è intervenuta con una direttiva standard per tutti gli stati membri per la protezione delle persone chiamate “informatori” che segnalano violazioni del diritto europeo. La direttiva deve essere recepita entro due anni ed ha la finalità di armonizzare l’attuale quadro normativo europeo molto frammentario. Nell’attuale momento di infuocato dibattito per una buona ed efficace riprogettazione del nostro sistema socioeconomico, insieme ad altre misure necessarie, credo che l’attivazione tutelata degli informatori possa rivelarsi necessaria ed efficace per una ripartenza trasparente ed innovativa. In particolare, la direttiva si applica a tutti gli ambiti di competenza europea: sicurezza alimentare, servizi finanziari, tutela della privacy, ambiente, appalti, salute e protezione dei consumatori, mercato interno. Gli stati membri possono ampliare gli ambiti di tutela in fase di recepimento, mentre restano fuori le materie attinenti la sicurezza nazionale. I beneficiari della protezione non sono solo i lavoratori, ma anche azionisti e membri dei consigli di amministrazione, consulenti, appaltatori e fornitori. Gli organi a cui è giunta la segnalazione si attiveranno se ci sono ragionevoli motivi per ritenere fondate le motivazioni segnalate. L’informatore gode di alcune protezioni tra cui il patrocinio gratuito a spese dello Stato in un eventuale procedimento penale. Sono anche previste alcune scadenze temporali, tra cui il termine di tre mesi entro il quale l’organo di controllo che ha ricevuto la segnalazione dovrà comunicare all’informatore l’azione adottata. Come sempre, l’efficacia dei provvedimenti delineati presuppone almeno due condizioni: la prima riguarda la riscoperta civile della coscienza di cittadinanza attiva, la seconda riguarda la reale e puntuale volontà delle istituzioni di combattere inefficienze ed abusi con sperpero di danaro pubblico. Le prossime elezioni dovranno, almeno lo auspichiamo, alzare le antenne anche su questo fronte.
di Gerardo Salvatore