Nessuna incompatibilità o conflitto di interessi si ravvede nella nomina a Direttore Generale dell’ATO Avellino dell’ingegnere Annarosa Barbati, già Dirigente tecnico di Irpiniambiente.
A chiarire sulla questione e dare il via libera definitivo all’operatività della dirigente avellinese è l’Anac che attraverso una nota al Presidente dell’ATO Valentino Tropeano e ai diretti interessati ha comunicato di aver archiviato il caso per insussitenza di ipotesi di violazione del D.Lgs 39/2013.
Secondo l’Autorità Nazionale Anticorruzione, la fattispecie di incoferibilità prevista dall’art. 4 del suddetto decreto legislativo non è applicabile al caso di specie per la natura stessa della società Irpiniambiente, che rientra nella definizione di “ente di diritto pruvato in controllo pubblico” di cui all’art. 1 c. 2 lett c) del D.Lgs 39/2013 che prevede:
“si intende ente di diritto privato in controllo pubblico la società e gli altri enti di diritto privato che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici, sottoposti a controllo ai sensi dell’articolo 2359 c.c. Da parte di amministrazioni pubbliche, oppure gli enti nei quali siano riconosciuti alle pubbliche amministrazioni, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi”.
Ai fini della verifica della sussistenza del caso in esame, secondo l’Anac occorre “verificare se Irpiniambiente spa possa essere ascritta anche nella fattispecie di enti di diritto privato regolati o finanziati di cui all’art. 1 c.2 lett. d) del D.Lgs 39/2013.
L’Anac stessa ha, infatti, più volte affermato che la qualifica di ente di diritto privato in controllo pubblico è condizione necessaria ma non sufficiente ad escludere l’applicabilità delle norme sull’inconferibilità.
“Questo perchè il medesimo soggetto giurdico già qualificato come ente di diritto privato in controllo pubblico potrebbe rientrare al contempo nella definizione di ente di diritto privato regolato o finanziato”.
Ma in merito alle attività di regolazione, secondo l’Anac “non sono state rinvenute funzioni di regolazione dell’attività principale della società Irpiniambiente spa da parte dell’ATO Avellino”. Irpiniambinte infatti svolge la propria attività in base al piano industriale adottato nel 2010 dalla Provincia di Avelino per la gestione delle attività di raccolta, trasporto, recupero/smaltimento rifiuti in conformità alle Linee di Piano 2010-2013 approvate dalla Regione Campania con la delibera di giunta n. 75 del 5 dicembre 2009.
Irpiniambiente spa, inoltre, risulta concessionaria del servizio in questione in base al contratto sottoscritto con l’amministrazione provinciale di Avellino il 2 dicembre 2010.
Appare evidente, dunque, che l’ATO Avellino non solo risulta privo di poteri di regolazione dei confronti della società ma non detiene alcuna quota del capitale della stessa.
Infine, non sussistono nemmeno rapporti contrattuali tra l’ATO Avellino e Irpiniambiente spa.
“Pertanto – scrive l’Anac- la società Irpiniambiente spa non appare riconducibile sotto l’aspetto della regolazione, della partecipazione azionaria o dei finanziamenti all’ATO Avellino” risultando così preclusa l’applicazione del caso di specie dell’inconferibilità.
Quanto al presunto conflitto di interessi sollevato dall’agente, risultando l’ing. Barbati in aspettativa, per l’ente guidato da Raffaele Cantone, “risulta insussistente nel caso di specie l’ipotesi di conflitto di interessi in quanto risulta assente la sovrapposizione delle funzioni di Dirigente tecnico di Irpiniambiente spa con quelle di Direttore Generale dell’ATO Avellino
Si chiude così una vicenda sulla quale molti si erano espressi immaginando chissà quali oscure manipolazioni si fossero consumate per la nomina della Barbati, ancora una volta abbiamo dimostrato che l’ATO Rifiuti ha sempre operato nella massima legalità e trasparenza, commenta il presidente Tropeano.