Con la sentenza n. 774/2026, depositata l’8 settembre 2026, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Avellino (giudice monocratico dott. Andrea Luce) ha accolto il ricorso di tre contribuenti, comproprietari di terreni nel Comune di Manocalzati, assistiti dall’avv. Fabiola De Stefano dello studio legale De Stefano & Iacobacci di Avellino. Sono stati annullati sei avvisi di accertamento IMU per gli anni 2023 e 2024 notificati dalla concessionaria Gamma Tributi S.r.l.
La pretesa fiscale si basava sulla classificazione dei fondi come aree edificabili a destinazione industriale, perché inclusi nel Piano Regolatore Territoriale del Consorzio ASI di Pianodardine del 1992. Secondo lo strumento urbanistico comunale, cioè il Programma di Fabbricazione del 1973 tuttora vigente, quei terreni ricadono invece in zona “E” agricola.
La Corte ha accolto la tesi della difesa. I piani delle aree di sviluppo industriale hanno gli stessi effetti dei piani territoriali di coordinamento: obbligano i Comuni ad adeguare i propri strumenti urbanistici, ma non cambiano da soli la destinazione dei suoli. Finché il Comune non recepisce le previsioni del piano ASI, l’unica fonte che qualifica le aree resta il piano comunale. Il giudice ha richiamato la giurisprudenza consolidata della Corte di Cassazione. Nel caso di Manocalzati era pacifico che il Comune non avesse mai recepito la destinazione industriale. La stessa concessionaria, nei propri scritti difensivi, parlava di “inerzia del Comune”. Per questo la previsione del piano ASI è stata ritenuta irrilevante ai fini dell’imposta. La sentenza richiama anche la perdita di efficacia dei piani ASI campani prorogati per legge regionale, dopo una pronuncia della Corte Costituzionale.
La difesa ha superato anche l’eccezione di giudicato esterno sollevata dalla concessionaria, che invocava una precedente sentenza tra le stesse parti sull’IMU 2021. Il giudice l’ha respinta per due ragioni: la diversità della causa petendi e la mancata prova del passaggio in giudicato nelle forme di rito. Gamma Tributi S.r.l. è stata condannata al pagamento delle spese di giudizio.
«Questa sentenza ribadisce un principio semplice ma spesso ignorato: l’imposta deve fondarsi sulla reale destinazione urbanistica dei terreni, stabilita dal Comune, e non su previsioni di piani sovraordinati mai attuate. È un precedente che può interessare molti proprietari di fondi agricoli ricompresi nei perimetri ASI e tassati come aree industriali», ha commentato l’avv. Fabiola De Stefano.

