di Annibale Cogliano
La recente misura di fermo di polizia di 24 ore, poi ridotta a 12 per intervento del Presidente della Repubblica, introdotta con l’ultimo decreto sicurezza, segna un ulteriore passaggio nel quadro reazionario del Paese: arresto preventivo ante delictum sulla base del semplice sospetto o supposizione. È la riproposizione, semplificata per eccesso, di quanto contemplava un articolo delle leggi fascistissime del 1926: sovversivi politici da arrestare in determinate circostanze nei giorni che precedono particolari eventi di rilevanza pubblica (celebrazioni, visite di ministri, gerarchi, ricorrenze speciali), divisi in più categorie: pericolosissimi per atti terroristici e azioni delittuose, pericolosi per organizzare e dirigere o prendere parte ad azioni delittuose collettive, squilibrati di mente, pregiudicati per delitti comuni). Dopo l’ingresso in guerra, nel giugno del 1940, persino gli internati schedati come comunisti, subiscono l’arresto preventivo, in quanto ritenuti potenzialmente disposti a turbare l’ordine pubblico nazionale o compiere atti criminosi.
Oggi se tale misura dovesse divenire esecutiva, potrà essere estesa – e non per 12 ore – a tutte le manifestazioni di dissenso e di opposizione sociale e politica, aggiungendosi alle altre già in vigore (blocco stradale, resistenza passiva, intralcio alle opere di interesse strategico, ecc.).
Nulla di nuovo sotto il sole, recita l’Ecclesiaste: diffida, ammonizione, confino, internamento, repressione dei movimenti sociali e del dissenso politico sono pratiche politiche che accompagnano come un’ombra la storia dell’Italia unitaria, e che affondano le loro radici nei regni che l’hanno preceduta, protraendosi per tanti aspetti nello Stato repubblicano.
Pratiche politiche, che, in nome dell’emergenza securitaria, sono state proprie dell’Europa del ‘900, anche quelle con costituzioni avanzate, fondate su: divisione dei poteri, diritti politici e umani universalistici, libertà di associazione, di pensiero e di espressione.
Non sorprenda dunque se nella storia italiana, ad 80 anni dal varo della Costituzione giudicata la più progressiva nel mondo occidentale, vi sia una ricorrente legislazione d’emergenza in nome della sicurezza e ricorrenti rigurgiti dell’onda nera di un passato che non passa, tanto nella società civile che nelle istituzioni di governo. Forse occorrerebbe scandalizzarsi perché il panpenalismo giustizialista trova sovente nelle forze di sinistra una memoria storica tanto corta, tanto da far pensare alla longevità invasiva del Leviatano di Hobbes.
L’ammonizione era entrata in vigore nel Regno di Sardegna già nel 1852, propedeutica al domicilio coatto (che con il fascismo prende il nome di confino) dell’età liberale e della monarchia di casa Savoia; similmente, nel Regno delle Due Sicilie, era stata istituita l’ammonizione per i liberali più pericolosi, rubricati come attendibili dai governi borbonici dopo i moti del 1820 e il domicilio coatto nelle isole Tremiti per i rei di delitti comuni e per le prostitute. Nello Stato della Chiesa ugualmente era pratica frequente di ricorrere all’esilio o al domicilio coatto, oltre alla misura di relegamento nel ghetto per gli ebrei.
Relativamente all’ammonizione e al confino istituzionalizzati dal regime fascista per gli oppositori politici e i sospettati come sovversivi, i precedenti legislativi risalgono alla neonata Italia unitaria con la legge Pica dell’agosto del 1863, diretta alla repressione del brigantaggio e delle reazioni popolari, poi integrata nel Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza del 1865 (legge Peruzzi), che estende il domicilio coatto agli oppositori politici del tempo (repubblicani, socialisti, anarchici). Tali misure si annunciano come provvisorie (un anno è la durata contrabbandata), ma già nel 1866, allo scoppio della cosiddetta seconda guerra d’indipendenza, con l’assunzione dei pieni poteri del Governo, si ha la loro riproposizione con una nuova legge di cui è proponente Francesco Crispi, ex garibaldino, che, nella prima metà degli anni ’90, ritroveremo come artefice di leggi repressive durissime.
Di natura amministrativa sono pure altre limitazioni introdotte nel 1863: vincoli alla libertà di stampa, di riunione, di associazione. Le fattispecie dei reati di associazione politica sono la cospirazione, sussistente «dal momento in cui «la risoluzione di agire sia stata concertata e conchiusa fra due o più persone, quantunque non siasi intrapreso alcun atto di esecuzione, con l’obiettivo del saccheggio e della depredazione» – artt. 160 e 168 del Codice penale sardo, esteso al Regno).
Ciò che va sottolineato è che tali precedenti si configurano come misure emergenziali di prevenzione ante delictum, ossia non per un reato compiuto, ma nella presunzione o nel sospetto che possa esserlo. Mutato successivamente da atto giudiziario (che pure lasciava al giudice ampia discrezionalità nel ravvisare la natura delittuosa) in atto amministrativo, il domicilio coatto, dispositivo ordinario di Pubblica sicurezza, è arbitrariamente usato per reprimere qualsiasi forma di dissenso politico. Se i destinatari erano stati in origine i briganti, i manutengoli (oggi diremmo complici o, nei processi di mafia, gli accusati di concorso esterno) e gli autori di particolari reati comuni, in capo a qualche anno saranno i repubblicani, gli anarchici e i pochi socialisti, condannati a pene detentive e/o alla deportazione in zone isolate del Paese (nelle isole meridionali, quali Favignana, Lampedusa, Tremiti, Ponza, Ustica, Ventotene, Lipari, poi famigerate colonie confinarie fasciste).
Con il nuovo codice Zanardelli del 1889, che pur presenta aspetti progressivi (fra cui l’abolizione della pena di morte, la mitezza delle pene, il principio di certezza e di legalità del diritto), l’istituto del confino è previsto esplicitamente per gli esponenti dei partiti sovversivi, che, a differenza dei primi due decenni post-unitari, hanno una consistenza ragguardevole anche in Parlamento. Mutuata dal codice Zanardelli (art. 247 c.p.) nelle leggi fascistissime è l’associazione sediziosa finalizzata all’apologia dei delitti e all’odio fra le classi sociali
Con la svolta reazionaria, patrocinata dalla Corona, che vede Crispi primo ministro, nella seconda metà degli anni ’90 di fine ‘800, il confino, legittimato come misura preventiva degli attentati degli anarchici contro regnanti e ministri europei (lo stesso Crispi scampa ad un attentato), è un provvedimento che, unitamente agli arresti e alle dure condanne dei Tribunali di guerra (che colpiscono socialisti, anarchici e repubblicani, e non meno zolfatari delle miniere, operai, artigiani, braccianti che chiedono pane, salari dignitosi e lavoro), si estende in modo massiccio ai leader e ai militanti dei partiti Socialista e Repubblicano, che si battono per una giustizia sociale nel processo incipiente di ammodernamento capitalistico nel Paese. Le leggi liberticide 314, 315 e 316 del 19 luglio 1894 portano ad un’impennata repressiva drammatica in tutto il paese: 5.043 relegati al domicilio coatto; migliaia di anni di prigione comminati, stato d’assedio in tante aree del Paese (Sicilia, Lunigiana, Napoli, Milano – che detiene il primato con i cannoni di Bava Beccaris, premiato con medaglia al valore –) ; soppressione di circoli e sezioni socialiste, di associazioni di mutuo soccorso, di organi di stampa non governativi (compresi quelli di area cattolica); immunità parlamentare violata; criminalizzazione della lotta di classe (scioperi, manifestazioni, ecc.). Tali misure repressive – ieri come oggi, superfluo ricordarlo – si accompagnavano a torture psicofisiche, menomazioni permanenti, traumi psichici non riassorbibili, malattie letali, violenza mortale in carcere, suicidi, pazzia. Che poi a fronte di queste leggi, riprese con forza dal successivo primo ministro Pelluox nella crisi del 1898, il tentativo reazionario rientrasse (l’attentato al re nel luglio 1900 accelera la svolta), attraverso le opposizioni introdussero per la prima volta nella storia italiana l’ostruzionismo parlamentare e che tornassero vittoriose nell’agone politico, è un’altra storia che può essere apparentata a quella di tante transizioni che segnano le vicende del Paese.
Con la legge 316 del 19 luglio 1894, si contempla l’arresto preventivo propedeutico al domicilio coatto, inflitto a tutti coloro che sono individuati come pericolosi alla sicurezza pubblica, o ai già condannati per aver attentato all’ordine o alla sicurezza pubblica, o per aver usato materiali esplodenti. L’internamento e il tempo della durata sono decisi da una Commissione provinciale presieduta dal Prefetto (istituto ripreso dal Testo Unico di Pubblica Sicurezza fascista). Non solo: il domicilio coatto può riguardare anche membri di associazioni e partecipanti a riunioni che hanno «per oggetto di sovvertire per vie di fatto gli ordinamenti sociali» (art. 5); per vie di fatto si intendono anche la stampa, la parola, la propaganda e le associazioni stabili che la libertà di pensiero propugnano, ossia socialisti principalmente (il cui obiettivo lontano è la fine della proprietà privata dei mezzi di produzione e la loro socializzazione), e, in via subordinata, repubblicani e radicali (alla Camera chiamati l’Estrema). Ben 348 organizzazioni socialiste sono sciolte in 35 delle 60 province continentali; circa 3.000 persone sono denunciate in ottobre, con 1500 rinvii a giudizio e, ad un anno dall’applicazione della legge, 664 sono a domicilio coatto; circa 500 gli anarchici in condizione inumana nella colonia penale di Porto Ercole.
Consenta il lettore un’incursione nel presente a proposito dall’internamento: dal 2017 (Minniti, ministro del Partito Democratico) ad oggi, 2026 (governo Meloni di destra), da misura di deportazione all’interno dello Stato, lontano dai confini e/o dai fronti di guerra, si passa all’esternalizzazione, in Libia e in Albania, del domicilio coatto e della deportazione di migranti, che per guerre, fame, carestie, dittature, massacri, genocidi, fuggono dai paesi decolonizzati, ma sempre vittime dell’Occidente, con benedizione e condivisione della Comunità europea. Detenzione, riduzione in schiavitù, stupri, tortura, disumanizzazione senza confini, morte fanno impallidire il passato.
La legge n. 314 del 1894 (art. 6) e la n. 315 (artt. 246 e 247) ha somiglianze straordinarie con il decreto odierno sulla Sicurezza: l’art. 1 prevede un aumento sino alla metà delle pene previste per i reati di istigazione a delinquere, apologia di delitti, incitamento alla disobbedienza della legge o all’odio tra le varie classi sociali; ai sensi dell’art. 2, punisce, «chiunque per mezzo della stampa, o di qualsiasi altro segno figurativo […] istiga i militari a disubbidire alle leggi, o a violare il giuramento dato o i doveri della disciplina, o espone l’esercito o l’armata all’odio o al disprezzo della cittadinanza.»
Le leggi crispine, che non avrebbero dovuto essere più in vigore a fine 1895, per la vigilanza speciale e la facoltà di relegare di nuovo al confino qualora si fosse riproposto il fondato sospetto di commettere il reato, permangon come una spada di Damocle per tanti confinati appena scontata la pena. Crispi cadrà non sulla sua politica reazionaria di ordine pubblico, bensì per la traumatica e perdente avventura coloniale in Etiopia. E a raccogliere la palma sarà il successore, Antonio Starabba, meglio noto come il marchese di Rudinì, che nell’aprile del 1897, riproporrà le stesse leggi pressoché immutate (accorpando l’art. 1 e 3 nell’unico articolo 3), con l’aggravante di sancirle come leggi ordinarie. Vi riesce con una maggioranza schiacciante alla Camera, ma stavolta il provvedimento non passa in silenzio: l’Estrema (repubblicani e socialisti) ha conquistato un quarto dei seggi alle elezioni del precedente mese, espressione di un Paese che in tante città e regioni non è più quello di dieci anni prima e che è attanagliato da una possente crisi economica e sociale. Pietro Gori, uno dei massimi esponenti del pensiero anarchico italiano, in un suo saggio, denuncia: « [Il provvedimento] “mira adi introdurre nella legislazione permanente dello Stato la vera e propria deportazione in via amministrativa, per ragioni politiche”; si tratta di “una legge dei sospetti, nuda e cruda”, “di una rappresaglia legislativa” e non “di una legge d’eccezione, né di disposizioni, per quanto odiose, tuttavia speciali contro la libertà personale d’ogni cittadino dello Stato, giacché questa cosa, al di sopra d’ogni altra sacra, si vorrebbe porla in balìa dei questurini, alti e bassi – sotto il solo controllo di una vaga speranza: che essi si degnino manometterla quanto meno è possibile»”.
Tutte queste leggi troveranno sostanziale applicazione con varianti peggiorative durante il ventennio fascista: Tribunali speciali, campi di concentramento, Milizia quale nuovo corpo pretoriano del Duce.
Qui sarà sufficiente ricordare che la svolta reazionaria culmina con l’assassinio del re Umberto nel maggio del 1900. Giolitti incarnerà il nuovo corso politico e sociale, e si avrà una mitigazione repressiva nel primo decennio del XX secolo, salvo una recrudescenza con la conquista coloniale della Libia (famosa l’istituzione delle compagnie di disciplina per punire ed isolare i soldati antimilitaristi).
Recrudescenza che riprende con la Grande Guerra, quando gli anarchici, i pacifisti e numerosi socialisti, sordi alle sirene dell’interventismo, tacciati di disfattismo, sono internati in massa attraverso l’autorità parlamentare delegata al Comando Supremo, per giungere poi alla legislazione del 1918, che conferisce ai prefetti e all’autorità di Pubblica Sicurezza poteri d’internamento e di domicilio coatto sulla base del sospetto e dell’attentato alla sicurezza dello Stato, sul modello dell’autorità militare nei territori delle zone di guerra.
Inoltre, la Grande Guerra lascia in eredità al fascismo l’anagrafe dei sovversivi, che sarà l’antenato illustre del successivo Casellario Politico Centrale.
Alla caduta del fascismo, nell’Italia governata dalla Monarchia e da Badoglio, come immediata e prima misura, il 27 luglio 1943, il nuovo ministro dell’Interno, Fornaciari, firma il decreto che proclama lo stato di guerra finalizzato all’ordine interno, la cui attuazione, disciplinata dalla circolare del Capo di Stato Maggiore, Mario Roatta, è affidato al braccio armato dell’esercito: «Presi gli ordini dal Comando Supremo comunico et dispongo: nella situazione attuale, col nemico che preme, qualunque perturbamento dell’ordine pubblico anche minimo et di qualsiasi tinta, costituisce tradimento et può condurre, ove non represso at conseguenze gravissime; qualunque pietà et qualunque riguardo nella repressione sarebbe delitto; poco sangue versato inizialmente risparmia fiumi di sangue in seguito. Perciò ogni movimento deve essere inesorabilmente stroncato in origine; siano assolutamente abbandonati i sistemi antidiluviani, quali i cordoni, gli squilli, le intimazioni et la persuasione et non sia tollerato che i civili sostino presso le truppe intorno alle armi in postazione; i reparti devono assumere et mantenere grinta dura et atteggiamento estremamente risoluto. Quando impiegati in servizio di ordine pubblico, in sosta aut in movimento, abbiano il fucile at pronti et non a braccia; muovendo contro gruppi di individui che perturbino ordine aut non si attengano prescrizioni autorità militare, si proceda in formazione di combattimento et si apra il fuoco a distanza, anche con mortai e artiglieria senza preavvisi di sorta, come se si procedesse contro truppe nemiche; […] non est ammesso il tiro in aria; si tira a colpire come in combattimento; i caporioni et istigatori dei disordini, riconosciuti come tali, siano senz’altro fucilati se presi sul fatto, altrimenti siano giudicati immediatamente dal Tribunale di guerra sedente in veste di Tribunale straordinario; chiunque, anche isolatamente, compia atti di violenza et ribellione contro le forze armate ut insulti le stesse e le istituzioni venga passato venga immediatamente per le armi; il militare impiegato in servizio di ordine pubblico che compia il minimo gesto di solidarietà con i perturbatori dell’ordine, aut si ribelli, aut non obbedisca agli ordini, aut vilipenda superiori et istituzioni venga immediatamente passato per le armi. […] Attendo assicurazione telegrafica. Firmato: Generale Roatta.»
Il mantenimento dell’ordine interno ha costi drammatici. Fra la fine del mese di luglio e l’8 settembre 1943, vi sono eccidi nell’intero Paese: un centinaio di morti, oltre 500 feriti, circa 2.276 cittadini arrestati (cui oltre 400 solo a Torino, processati dal Tribunale militare, che commina 429 anni di carcere e 398 condanne25. Gli eccidi più eclatanti sono del 28 luglio: quello di Bari, ad opera di un reparto del Regio Esercito (IX battaglione Autieri), dei Carabinieri e di fascisti, con 20 morti e oltre una trentina di feriti (in maggioranza giovani studenti, tradotti in carcere senza essere soccorsi)26; quello degli operai delle officine meccaniche Reggiane (9 morti e decine di feriti), ad opera di un plotone di bersaglieri e delle guardie giurate della fabbrica.
Nella neonata Repubblica: la circolare Roatta, è riproposta, aggravata (n. 400 del 1° giugno del 1950), dal ministro della Difesa Pacciardi. Nel clima di scontro frontale fra sinistra e governo centrista, e nella subalternità agli Stati Uniti, nuova stella polare dell’Occidente, in nome dell’anticomunismo e della salvaguardia della sicurezza dello Stato, si ripropone la repressione del conflitto sociale e del dissenso politico, attraverso le truppe militari che possono arrestare ad arbitrio e sparare sui dimostranti, contadini e operai in lotta per il pane, il salario, la terra, il lavoro, visti come quinta colonna del partito comunista. Pietro Secchia, dirigente del Partito Comunista, nell’ottobre del 1951, senza essere smentito, denuncerà in Parlamento: 62 morti fra i lavoratori, 3123 feriti, 91.433 arrestati, 7.598 anni di carcere comminati a 19.313 condannati.
Nel nuovo millennio, con la vittoria delle destre nel 2022, si riaffaccia con feroce vigore la cultura repressiva fascista, attraverso il disegno di legge sulla sicurezza (n. 1660, 2025), poi mutato in decreto (39 articoli) con motivazioni d’urgenza del tutto anticostituzionali, per impedire ogni modifica e neutralizzare le opposizioni in Parlamento.
Rispetto ai reati contemplati dalle leggi e dal codice penale in vigore, è di fatto una svolta, con l’introduzione di 14 nuovi reati e 9 aggravanti aggiuntive, non per il presunto reato in sé, ma per i luoghi dove verrebbero consumati (stazioni ferroviarie, metropolitane, occupazioni di immobili e case sfitte – pena da 2 a 7 anni -.)
Fra le novità, svetta la resistenza passiva, in carcere come nei cortei, nelle manifestazioni, nei blocchi stradali, consistente nella semplice barriera messa dal proprio corpo alla violenza delle guardie carcerarie o delle forze dell’ordine. Di più: le pene aumentano (sino a 6 anni) se le azioni di protesta sono commesse da più persone (è il concorso di antica memoria). Misura repressiva efficacemente stigmatizzata come norma anti-Gandhi, che tanta valenza, materiale e simbolica, ebbe nella resistenza passiva alla dominazione inglese in India. Seguono i reati che riguardano le manifestazioni, i cortei e qualsiasi ostacolo frapposto alla pretesa e necessaria infrastrutturazione per presunta necessità strategica: strade o ponti di pretesa importanza strategica, centrali nucleari, antenne telefoniche, ecc. Sfiorano poi il ridicolo le pene previste per le offese all’onore, al decoro, al prestigio, sancite dalle norme eco-vandali (muri o pareti imbrattati). È punito sino a 5 anni di carcere l’uso dei minori nell’accattonaggio, mutando le figure sociali genitoriali emarginate, italiane o straniere, da vittime dell’esclusione e dalla mancata integrazione in delinquenti. Altra misura paradossale che incrementa incredibilmente il sovraffollamento delle carceri è la stretta sulla cannabis, malgrado le aperture di tolleranza e di legalità per uso medico negli ultimi anni, sia in Italia che in altri paesi occidentali.
Sulla lotta al terrorismo ritroviamo, infine, quasi gli stessi termini dalle leggi crispine. Dulcis in fundo il decreto contempla la non punibilità della forza pubblica nella repressione violenta e senza motivazioni per una serie di reati. Nel caso di grave violazione della libertà e integrità personale, lo Stato si accolla la difesa e le spese legali. L’ultima recente proposta di decreto di questi giorni giunge persino a fornire uno scudo penale a chi opera in servizio di ordine pubblico: la legge non è uguale per tutti.



