E’ Massimo Passaro dei Cittadini in Movimento a intervenire sulla decisione del commissario prefettizio di costituirsi parte civile nell’inchiesta “Dolce Vita” «In questi giorni, nel dibattito pubblico cittadino, è circolata un’affermazione secondo cui la costituzione di parte civile nel processo penale sarebbe possibile fino all’apertura del dibattimento. Una simile ricostruzione, tuttavia, non trova alcun riscontro nella normativa vigente ed anzi si pone in netto contrasto con quanto dispone il Codice di Procedura Penale.
Occorre precisare, per chiarezza verso i cittadini, che l’articolo 79 c.p.p. stabilisce in maniera inequivoca che la costituzione di parte civile deve avvenire nell’udienza preliminare e non oltre, prima che siano ultimati gli accertamenti relativi alla costituzione delle parti. La recente riforma Cartabia ha ulteriormente circoscritto i termini, rendendo ancor più stringente la disciplina e sancendo la decadenza in caso di ritardo. La giurisprudenza di legittimità è ferma nel ribadire che il mancato rispetto di tale termine comporta l’inammissibilità della costituzione (Cass. pen., Sez. V, 14.02.2019, n. 18295; Cass. pen., Sez. Un., 27.11.2008, n. 46088). La dottrina più autorevole ha sottolineato come la ratio di questa previsione sia quella di garantire certezza e stabilità sin dall’avvio del giudizio: Conso e Grevi evidenziano che la presenza della parte civile incide sul contraddittorio e sulla strategia difensiva dell’imputato (Compendio di procedura penale), mentre Tonini rileva che la decadenza opera a tutela della parità processuale e della lealtà del confronto (Manuale di procedura penale).
In termini pratici, questo significa che, nei procedimenti che transitano per l’udienza preliminare, la parte civile – sia essa un ente pubblico o un privato cittadino – ha l’onere di costituirsi esclusivamente in quella sede. Ogni costituzione successiva sarebbe inevitabilmente dichiarata inammissibile.
Alla luce di ciò, è evidente che senza la caduta dell’amministrazione e la successiva nomina del Commissario prefettizio, il Comune non avrebbe proceduto alla costituzione di parte civile. Si tratta di una scelta che, se mancata, avrebbe finito per indebolire la difesa dei cittadini, in un procedimento che riguarda direttamente la vita della comunità.
Per questo appare fuori luogo ogni polemica verso l’operato del Commissario, dirigente qualificato che ha doverosamente provveduto a costituire il Comune parte civile. La sua decisione non è stata un atto simbolico o dettato da logiche estranee al processo, ma un adempimento coerente con la legge e con la funzione istituzionale di tutela della collettività.
Il diritto processuale non è materia da piegare a convenienze di parte: è un quadro di regole precise. Come avvocato, ritengo doveroso ribadire che il rispetto di queste regole, la trasparenza e la chiarezza nell’applicazione delle leggi rappresentano valori imprescindibili per il corretto svolgimento della vita democratica e per la credibilità delle istituzioni».
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