“In merito a quanto accaduto nell’ultimo consiglio comunale, sulla vicenda relativa alla ‘rinuncia’ alla carica del Vicepresidente del Consiglio comunale da parte del consigliere Nicola Poppa, ritengo sia necessario riportare il confronto sul piano strettamente giuridico, evitando interpretazioni che non trovano fondamento nelle norme vigenti”. Così in una nota l’avvocato Massimo Passaro, leader dei Cittadini in Movimento.
“Ritengo utile richiamare un parere della Direzione Centrale per le Autonomie del Ministero dell’Interno perché, pur non affermando espressamente l’obbligo di procedere a una nuova elezione del Vicepresidente in caso di dimissioni, sviluppa un ragionamento che conduce chiaramente in questa direzione.
Il Ministero, infatti, si interroga su chi debba esercitare le funzioni vicarie nelle more dell’elezione del nuovo Vicepresidente, dando per presupposto che la vacanza della carica debba essere colmata attraverso una nuova votazione del Consiglio comunale e non mediante un meccanismo automatico di subentro del consigliere che aveva ottenuto il secondo maggior numero di voti nella precedente elezione.
Un’impostazione che trova ulteriore conferma nel richiamo alla giurisprudenza del Consiglio di Stato, secondo cui gli enti locali sono tenuti ad applicare integralmente le disposizioni contenute nei propri Statuti e Regolamenti. Se tali fonti disciplinano l’elezione del Vicepresidente, quella procedura deve essere nuovamente seguita ogni volta che la carica diventa vacante.
Il parere ministeriale chiarisce inoltre che il consigliere anziano può sostituire il Vicepresidente esclusivamente nei casi di assenza o impedimento temporaneo e non quando la carica sia cessata per dimissioni. Proprio perché si determina una vacanza definitiva dell’ufficio, è necessario assicurare il regolare funzionamento dell’assemblea fino alla nomina del nuovo Vicepresidente.
Occorre anche sgomberare il campo da un equivoco terminologico che rischia di alimentare confusione. Dal punto di vista giuridico, la distinzione tra ‘rinuncia’ e ‘dimissioni’ non assume rilievo quando entrambe producono il medesimo effetto: la cessazione volontaria dalla carica e la conseguente vacanza dell’ufficio. Ciò che conta non è la definizione utilizzata, ma l’effetto giuridico dell’atto.
Per queste ragioni ritengo che, salvo una diversa ed esplicita previsione contenuta nello Statuto o nel Regolamento comunale, l’unica soluzione coerente con il quadro normativo sia quella di procedere a una nuova elezione del Vicepresidente del Consiglio comunale, escludendo qualsiasi automatismo successorio non previsto dall’ordinamento.
È una questione di rispetto delle regole e delle prerogative del Consiglio comunale, chiamato a esprimere nuovamente la propria volontà attraverso il voto ogni volta che una carica elettiva viene a cessare”.



