“Nel silenzio dei più, ma non delle opposizioni, torna alla ribalta una questione tanto tecnica quanto politicamente rilevante: può il Sindaco di Avellino ricoprire contemporaneamente la carica di Presidente del Piano di Zona – Ambito A04, gestito da un’azienda consortile con personalità giuridica autonoma? La risposta, sul piano normativo, è chiara: no, non può”.
Sulla questione della indicazione da parte della giunta del sindaco di Avellino Laura Nargi a presidente Azienda Speciale Consortile A04, interviene Vittorio Boccieri, avvocato tributarista, già candidato sindaco alle scorse amministrative. La nomina avverrà da parte del assemblea dei sindaci.
“L’art. 63, comma 1, n. 2 del Testo Unico degli Enti Locali (D.lgs. 267/2000) dispone che, ricorda Boccieri, ‘non possono ricoprire la carica di sindaco o assessore coloro che assumono incarichi o cariche in enti soggetti a controllo, vigilanza o finanziamento da parte del Comune’.
Nel caso specifico dell’Ambito A04, la gestione dei servizi sociali avviene attraverso una Azienda Speciale Consortile, dotata di propria personalità giuridica e autonomia amministrativa, partecipata, finanziata e controllata dal Comune capofila, ossia proprio Avellino. Ciò significa che chi è sindaco non può presiedere anche l’organo gestionale dell’ente strumentale (come il CdA dell’azienda consortile), nemmeno a titolo gratuito.
Il ruolo del Coordinamento Istituzionale? Altro discorso.
Il Coordinamento Istituzionale del Piano di Zona è invece un organo collegiale tra sindaci, previsto dalla legge 328/2000, e non è un ente autonomo. In questo caso, il Sindaco del Comune capofila può legittimamente svolgere il ruolo di presidente, perché si tratta di una funzione interna, non gestionale né incompatibile.
Ma la presidenza dell’organo amministrativo dell’Azienda Speciale è altra cosa: è qui che, secondo la normativa, scatta l’incompatibilità.
E ora?
L’opposizione – dice Boccieri – ha sollevato il problema, indicando l’esistenza di una possibile violazione dell’art. 63 TUEL. Tuttavia, l’attivazione formale del meccanismo previsto dalla legge non spetta a loro.
Il passo successivo è infatti la segnalazione all’organo di vigilanza competente – il Prefetto (o la Procura presso la Corte dei Conti laddove si intravedesse qualcosa che vada al di là della irragionevolezza amministrativa), se sussistono profili di inconferibilità o cumulo illegittimo di incarichi. Solo l’attivazione di questi soggetti può portare a una verifica formale, che – in caso di conferma dell’incompatibilità – può sfociare nella decadenza dalla carica o nella necessità di optare per una sola funzione.
Un nodo politico, prima ancora che giuridico
In un contesto in cui le funzioni pubbliche richiedono chiarezza, trasparenza e legalità sostanziale oltre che formale, accumulare cariche in potenziale conflitto, anche solo apparente, indebolisce la credibilità dell’istituzione.
Non si tratta di meri tecnicismi. Si tratta di rispetto per le regole, che valgono per tutti – anche per chi le interpreta e le applica.
Resta ora da vedere se qualcuno avrà il coraggio di rivolgersi alle autorità preposte. Perché se l’incompatibilità esiste, come sembra evidente, ignorarla equivale ad accettare che la legge venga aggirata sotto gli occhi di tutti”.