Tre professionisti – tra cui il direttore dei lavori e il responsabile unico del procedimento – sono stati prosciolti dalla Cassazione nell’ambito dell’inchiesta riguardante i lavori di realizzazione e manutenzione dell’area picnic e delle relative infrastrutture sull’altopiano del Laceno, nel comune di Bagnoli Irpino.
La sesta sezione penale della Suprema Corte ha accolto il ricorso presentato dalle difese – gli avvocati Alberico Villani, Claudio Frongillo e Generoso Pagliarulo – annullando senza rinvio la sentenza della Corte d’Appello per intervenuto decorso dei termini di prescrizione.
La vicenda prende le mosse dalle contestazioni della Procura di Avellino relative a presunti illeciti commessi il 4 ottobre 2015. Secondo l’impostazione accusatoria originaria, recepita dai primi giudici di merito, i professionisti avrebbero sottoscritto contestualmente il verbale di ultimazione dei lavori e il certificato di regolare esecuzione attestando fatti non conformi al vero. Tra le contestazioni figura l’omessa contestazione all’impresa esecutrice di presunte difformità e la mancata verifica dell’effettivo completamento delle opere contrattualmente previste.
La decisione della Cassazione fa perno sulla diversa qualificazione giuridica degli atti redatti. I giudici di merito avevano considerato il certificato di regolare esecuzione e il verbale di ultimazione dei lavori come atti pubblici dotati di “fede privilegiata”, applicando di conseguenza la relativa aggravante. Nel ricorso, le difese hanno invece sostenuto come tali documenti, pur essendo atti pubblici, esprimano una valutazione e un giudizio tecnico sulla conformità delle opere al progetto. Non attestando fatti percepiti direttamente dal pubblico ufficiale, ma trattandosi di valutazioni e verifiche di natura tecnica, essi non possono essere assimilati ad atti fidefacenti coperti da fede privilegiata.
Caduta l’aggravante e rideterminato il perimetro sanzionatorio, i termini della prescrizione sono risultati ampiamente maturati per tutti i capi d’imputazione contestati, determinando così la pronuncia dell’annullamento senza rinvio e il definitivo proscioglimento degli imputati.


