– di Egidio Leonardo Caruso–
Il termine eutanasia deriva dal greco Eu e Thanatos che significa buona morte, nel dizionario invece, viene definita come morte quieta e tranquilla, rispetto ai mezzi per procurarla nell’atto di produrre tale morte. Se dovessimo attenerci a questa definizione, qualunque omicidio commesso in modo da procurare una morta quieta e tranquilla sarebbe da considerarsi un atto eutanasico, ma non è così.
Tutti gli atti eutanasici sono omicidi, ma è altrettanto certo che, non tutti gli omicidi sono atti eutanasici, ciò significa che l’eutanasia stessa presenta delle particolarità rispetto all’omicidio, la prima: l’eutanasia implica dare la morte, o di una morte intesa, come un evento buono, felice per colui che muore, quindi l’atto eutanasico va inteso come un beneficio per colui che muore; un ulteriore elemento che la distingue dall’omicidio, è rappresentato dalla manifestazione della volontà da parte del paziente, per manifestare tale volontà e per far pensare a colui che deve praticare l’atto eutanasico, che la morte sia un beneficio per il paziente, occorrono determinate condizioni.
Possiamo intendere l’eutanasia come un atto (di qualunque natura- anche il fatto di non agire è un atto), che ha come conseguenza (diretta o indiretta), la morte della persona (che si trova in certe condizioni), conformemente alla sua volontà (esplicita oppure implicita).
Tale definizione presuppone un rapporto tra eutanasia e manifestazione della volontà, esistono alcune fattispecie di eutanasia: volontaria, involontaria (persone che non possono manifestare la propria volontà), non volontaria (persone a cui non si chiede di manifestare la propria volontà, che possono essere sottoposte ad eutanasia).
Un’altra distinzione fondamentale è quella tra: suicidio, suicidio medicalmente assistito e eutanasia, nel primo caso sono presenti la volontà, i mezzi e l’atto, nel secondo caso invece, ci sono la volontà del soggetto e l’atto, ma manca la capacità di procurarsi i mezzi, nel terzo caso infine, c’è la volontà ma manca sia la capacità del soggetto di procurarsi i mezzi, sia quella di utilizzarli fisicamente per mettere fine alla propria esistenza.
Il caso di Fabiano Antoniani (DJ Fabo) rimasto non vedente e tetraplegico a causa di un grave incidente stradale, che dopo anni di sofferenze nel 2017 ha scelto di essere accompagnato alla morte in Svizzera, da Marco Cappato, esponente dell’ Associazione Luca Coscioni, poi autodenunciatosi al rientro in Italia, a seguito di un procedimento giudiziario ha prodotto, una pronuncia da molti considerata epocale da parte della Corte Costituzionale, che con la sentenza n. 242/2019, ha sancito che nel caso in oggetto, sussistono una serie di elementi che non permettono di inquadrare tale atto come agevolazione al suicidio, depenalizzando l’agevolazione all’eutanasia e considerandola a determinate condizioni, non punibile penalmente.
Le condizioni da considerare sono le seguenti: persona affetta da una patologia irreversibile, fonte di sofferenze fisiche o psicologiche che ritiene intollerabili, tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale e capace di prendere decisioni libere e consapevoli.
Attualmente il riferimento è la legge 219/2017 recante Norme in materia di consenso informato e disposizioni anticipate di trattamento (DAT).
L’autonomia del paziente è un principio fondamentale, spetta a lui decidere se accettare o meno la terapia proposta, totalmente o parzialmente, ma non può decidere come farsi curare, il medico deve astenersi da ogni ostinazione irragionevole nella somministrazione delle cure, lo stesso può ricorrere alla sedazione palliativa profonda continua, in associazione con la terapia del dolore.
In Commissione Affari sociali del Senato è in discussione il ddl sul suicidio medicalmente assistito, il testo della maggioranza relatori Zanettin-Zullo prevede requisiti rigidi: è consentito l’accesso solo ai cittadini maggiorenni, capaci di intendere e volere, affetti da una patologia irreversibile (a prognosi infausta), o tenuti in vita da trattamenti di sostegno vitale, che provocano sofferenze fisiche e psicologiche intollerabili. La condizione clinica non deve essere di natura psichiatrica o psicologica, le cure palliative devono essere rese sempre disponibili, ma non sono obbligatorie, il suicidio medicalmente assistito non può diventare una prestazione erogata dal Ssn. Proprio quest’ultimo punto accende il confronto con l’opposizione, che tramite il testo Bazoli Pd, intende far rientrare il suicidio medicalmente assistito, tra le prestazioni erogabili dalla santità pubblica.
Inoltre rispetto ai trattamenti vitali richiesti per accedere al suicidio medicalmente assistito, il testo Bazoli sostenuto dalle opposizioni, parla di “trattamenti sanitari di sostegno vitale”, il testo della maggioranza invece, di “trattamenti sostitutivi di funzioni vitali”, scelta contestata dalle opposizioni, secondo cui tale interpretazione potrebbe restringere i casi in cui l’aiuto al suicidio, non è punibile, escludendo situazioni che la Corte avrebbe ricompreso nella nozione di “sostegno vitale”.
Lo scorso 3 giugno si è registrato un nuovo stop ai lavori, infatti L’Aula del Senato ha approvato la sospensiva presentata da Fratelli d’Italia sul ddl Bazoli, il testo è tornato dunque nelle commissioni riunite Giustizia e Sanità di Palazzo Madama, dove è già in discussione il testo della maggioranza sul medesimo argomento, in attesa di emendamenti per modificarlo.
Su un tema tanto delicato che tocca la sfera umana e valoriale dei singoli, si registrano sensibilità diverse tanto a destra quanto a sinistra, il nodo principale riguarda il perimetro della legge, le opposizioni sostengono una disciplina del suicidio medicalmente assistito come percorso pubblico, con il coinvolgimento del Servizio sanitario nazionale. La maggioranza di centrodestra invece, è orientata verso una disciplina più restrittiva della non punibilità dell’aiuto al suicidio, senza trasformare il suicidio medicalmente assistito, in una prestazione garantita dal Servizio sanitario nazionale. Negli ultimi giorni Forza Italia sembra disponibile ad una possibile mediazione, su un ruolo del Ssn.
La quadra resta difficile da trovare, tutto dipenderà dalla capacità dei partiti di cercare un punto d’incontro pur nelle reciproche differenze, per dare delle risposte a questioni di grande rilevanza che interessano tutti.



