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Ergastolo ostativo, la Consulta restituisce gli atti ai giudici di Perugia e Avellino

La Corte Costituzionale ha esaminato oggi, in camera di consiglio, le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Tribunale di sorveglianza di Perugia e dal magistrato di sorveglianza di Avellino, sul cosiddetto regime ostativo. Oggetto di scrutinio è l’articolo 4-bis, primo comma, della legge di ordinamento penitenziario, nella parte in cui, in caso di condanna per delitti diversi da quelli di contesto mafioso, ma pur sempre “ostativi”, non consente al detenuto che non abbia utilmente collaborato con la giustizia di essere ammesso alle misure alternative alla detenzione. Si trattava rispettivamente, nei due casi, della richiesta di accedere all’affidamento in prova al servizio sociale e alla semilibertà.

Nei casi specifici, la Consulta doveva decidere della legittimità della previsione secondo cui «in caso di condanna per delitti diversi da quelli di contesto mafioso, ma pur sempre “ostativi”, non consente al detenuto che non abbia utilmente collaborato con la giustizia di essere ammesso alle misure alternative alla detenzione», si legge nel comunicato.

In entrambi i casi, tuttavia, il decreto legge convertito dal governo Meloni  che ha riformato il 4bis ha imposto alla Consulta di restituire gli atti ai giudici.

Spetterà a chi ha sollevato i ricorsi, infatti, riesaminare i casi e valutare se le nuove previsioni appena approvate sanino i dubbi di costituzionalità. In caso di risposta negativa, potrà essere posta una nuova questione alla Consulta, sulla base del testo riformato.

«La Corte costituzionale ha deciso di restituire gli atti ai giudici a quibus, a seguito dell’entrata in vigore del decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, nella legge 30 dicembre 2022, n. 199, che contiene, fra l’altro, misure urgenti nella materia in esame. Le nuove disposizioni, infatti, incidono immediatamente sul nucleo essenziale delle questioni sollevate dalle ordinanze di rimessione, trasformando da assoluta in relativa la presunzione di pericolosità che impedisce la concessione dei benefici penitenziari e delle misure alternative alla detenzione a favore di tutti i condannati per reati cosiddetti “ostativi”, che non hanno collaborato con la giustizia», si legge nel comunicato.

I due detenuti, infatti, ora sono ammessi a chiedere i benefici anche senza collaborazione, anche se la nuova normativa prevede nuove «stringenti e concomitanti condizoni, diversificate a seconda dei reati che vengono in rilievo. Lo stesso è già successo in concomitanza con l’approvazione del decreto legge. In sintesi  i giudici ordinari prenderanno in esame la nuova previsione del governo Meloni e, se valutassero che esistano nuovi profili di incostituzionalità, riproporranno la questione ai giudici costituzionali.

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