Un sistema proporzionale con un premio di maggioranza fisso, preferenze affiancate a capilista bloccati e l’indicazione del candidato alla Presidenza del Consiglio. Sono i punti principali della riforma della legge elettorale approvata dalla Camera, che introduce diverse novità sulle modalità di elezione di deputati e senatori.
Il nuovo sistema prevede un premio di maggioranza di 105 parlamentari, 70 deputati e 35 senatori, assegnato alla lista o alla coalizione che ottiene il maggior numero di voti, a condizione che superi il 42% dei voti in entrambe le Camere. In caso contrario, si applica il sistema proporzionale.
Ecco le principali misure della riforma della legge elettorale.
Sistema proporzionale con premio di maggioranza
La riforma introduce un sistema proporzionale corretto da un premio di governabilità fisso. Alla lista o coalizione che ottiene il risultato migliore viene assegnato un premio di 70 seggi alla Camera e 35 al Senato, purché abbia superato la soglia del 42% in entrambe le Camere.
Se la soglia non viene raggiunta, oppure se Camera e Senato producono risultati differenti, i seggi vengono distribuiti con il proporzionale puro.
Preferenze e capilista bloccati
Il nuovo sistema reintroduce le preferenze, attraverso un meccanismo misto.
Sulla scheda elettorale comparirà, accanto al simbolo del partito, una lista di sei candidati. Il primo sarà il capolista bloccato, graficamente distinto dagli altri candidati.
L’elettore potrà esprimere fino a tre preferenze, rispettando l’alternanza di genere. In caso contrario, saranno annullate la seconda e la terza preferenza, nell’ordine previsto dalla lista.
Un candidato non potrà essere presentato in più di cinque collegi plurinominali, sia come capolista sia in un’altra posizione.
Nessuna alternanza di genere per i capilista
La riforma stabilisce che, nel complesso delle candidature presentate da ciascuna lista o coalizione nei collegi uninominali, nessuno dei due generi possa essere rappresentato in misura superiore al 60%.
Non viene invece prevista una specifica quota di genere per i capilista, a differenza di quanto stabilito dal Rosatellum.
Indicazione del candidato premier
Una delle principali novità riguarda l’indicazione del Presidente del Consiglio.
Al momento del deposito del contrassegno, le liste dovranno presentare anche il programma elettorale e indicare il nome e cognome della persona proposta per l’incarico di Presidente del Consiglio dei ministri.
Nel caso di liste collegate, tutte dovranno indicare lo stesso candidato premier attraverso una dichiarazione sottoscritta dai rispettivi leader.
La riforma precisa comunque la salvaguardia dell’articolo 67 della Costituzione, che esclude il vincolo di mandato per i parlamentari, e dell’articolo 92, che attribuisce al Presidente della Repubblica la prerogativa di nominare il Presidente del Consiglio.
Il tetto ai seggi della maggioranza
Viene inoltre introdotto un limite al numero complessivo di parlamentari che una lista o coalizione può ottenere sommando i seggi conquistati nei collegi e quelli assegnati attraverso il premio di maggioranza.
Il tetto è fissato a 220 deputati e 113 senatori.
Soglie di sbarramento
Restano le soglie previste dal Rosatellum: il 10% per le coalizioni e il 3% per le singole liste.
È inoltre previsto il meccanismo del ripescaggio per la lista migliore tra quelle coalizzate che non abbiano raggiunto autonomamente la soglia.
Non viene invece introdotta una soglia minima per contribuire al calcolo della cifra elettorale nazionale necessaria per l’eventuale assegnazione del premio di maggioranza.
Firme per presentare le liste
La riforma aumenta da 1.500 a 6.000 il numero minimo di firme che le forze politiche non presenti in Parlamento devono raccogliere in ciascun collegio per poter partecipare alle elezioni.
Restano alcune esenzioni. Non sono tenuti alla raccolta delle firme i partiti che dispongono di due gruppi parlamentari. Una modifica approvata alla Camera estende l’esenzione anche alle forze che abbiano almeno un gruppo costituito entro il 31 dicembre 2025, come Italia Viva e Azione.
Per le forze politiche che dispongono invece di una componente in almeno uno dei due rami del Parlamento, come +Europa o Fratoianni e Verdi, il numero di firme richiesto resta compreso tra 1.500 e 2.000 per collegio.
Per la circoscrizione Estero sono richieste tra 500 e 1.000 sottoscrizioni di residenti nell’area. È esentato dalla raccolta chi ha almeno un eletto in uno dei due rami del Parlamento.
Cambia la circoscrizione Estero
La riforma modifica anche la suddivisione della circoscrizione Estero.
Per la Camera le ripartizioni geografiche passano da quattro a due: Europa ed extra Ue. Per il Senato viene invece prevista una sola area elettorale.
Voto fuorisede esteso anche ai caregiver
Una delle novità più attese riguarda il voto fuorisede.
La riforma consente di votare nel Comune in cui si è temporaneamente domiciliati da almeno nove mesi. Il requisito scende a tre mesi per chi si trova fuori dal proprio Comune per motivi di cura.
Per usufruire della possibilità sarà necessario iscriversi all’apposito Albo entro 30 giorni dalla maturazione dei requisiti e comunque almeno 45 giorni prima delle elezioni.
Durante l’esame al Senato, la possibilità è stata estesa anche ai caregiver che assistono familiari o figli ricoverati in una Regione diversa da quella nella quale risultano iscritti nelle liste elettorali.
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