Processo di Appello da rifare per uno dei componenti della banda dedita ai furti sgominata nel 2018 dai Carabinieri della Stazione di Avellino. A deciderlo la Cassazione, che l’imputato, classe 1956, accusato di furti aggravati e utilizzo indebito di una carta postamat trafugata dall’abitazione presa di mira dai suoi presunti complici, che ha accolto tre dei cinque motivi presentati dal collegio difensivo, composto dagli avvocati Elvira De Leo e Annarita Alois.
Il ricorso presentato contro la pronuncia della Corte distrettuale si articolava su una pluralità di contestazioni,La prima è inerente alla questione della partecipazione consapevole dell’imputato tanto all’organizzazione quanto alla realizzazione materiale dei colpi. I difensori hanno costruito la la propria tesi su elementi concreti: le comunicazioni telefoniche tra l’esecutore materiale del furto e l’assistito erano state sporadiche e, in larga parte, non andate a buon fine. A ciò si aggiungeva un altro elemento: ultimato il raid, gli autori si erano trovati in seria difficoltà nel reperire qualcuno disposto a recuperarli sul posto, tanto da doversi rivolgere a più persone prima di ricevere una risposta.Questo scenario, nella lucida lettura difensiva, tradisce l’assenza di qualsiasi intesa preliminare con l’imputato, la cui disponibilità sarebbe emersa soltanto a fatto compiuto. Accompagnarli lontano dal teatro del crimine potrebbe al massimo configurare, nell’ottica dei legali, un’ipotesi di favoreggiamento — categoria giuridica ben distinta dalla compartecipazione criminosa.
Un secondo fronte riguardava il prelievo con la tessera bancaria rubata durante l’irruzione. La difesa aveva messo in luce come l’operazione allo sportello automatico si fosse consumata nel cuore della stessa notte in cui era stato commesso il furto, e non nelle ore successive, come erroneamente riportato nella sentenza. Una distinzione tutt’altro che trascurabile: tra un gesto inserito in una strategia predefinita e una fermata improvvisata lungo la via di fuga intercorre una differenza abissale sul piano dell’elemento soggettivo del reato.
La terza obiezione si concentrava su un episodio distinto, relativo a un’incursione in una proprietà rurale. In quel frangente, l’imputato sarebbe stato individuato nelle immediate vicinanze di un terreno di noccioleti adiacente all’abitazione colpita. La difesa aveva rilevato come l’impossibilità di stabilire con certezza la data precisa del furto rendesse del tutto insostenibile qualunque addebito fondato su quella sola circostanza.
E la Suprema Corte ha riconosciuto la fondatezza delle prime tre istanze, smontando la ricostruzione fatta dai giudici di secondo grado.I giudici ermellini hanno bollato come «manifestamente illogico» — e fondato su mere congetture — il percorso argomentativo seguito dalla Corte territoriale, colpevole di aver attribuito all’atto del recupero successivo un peso probatorio del tutto sproporzionato, quasi che da esso si potesse automaticamente dedurre l’esistenza di un patto criminale siglato a freddo, trascurando con disinvoltura la possibilità che quel gesto non integrasse altro che un aiuto prestato a cose già fatte.
Pienamente accolto, neanche a dirlo, anche il motivo afferente all’utilizzo illegittimo della tessera Postamat. I giudici hanno confermato che il passaggio allo sportello era avvenuto nella stessa notte, a breve distanza dal momento in cui l’imputato aveva raccolto i complici, nel tratto di strada percorso per allontanarsi dalla zona.


