Il Consiglio di Stato ha confermato in via definitiva l’Interdittiva Antimafia nei confronti di una società irpina attiva nei settori del calcestruzzo e dell’edilizia, accogliendo l’appello del Ministero dell’Interno e ribaltando la precedente decisione del TAR Campania (sezione di Salerno) del maggio 2025.
I giudici della Terza Sezione hanno ritenuto pienamente motivato il provvedimento di Interdittiva Antimafia emesso dalla Prefettura di Avellino nei confronti della stessa Società.Una vicenda complessa, che in prima istanza, aveva visto, prevalere la linea difensiva dei legali della Società – sentenza Tar Campania Salerno del 15 maggio 2025 – e che oggi – 16 marzo 2026 – con la pubblicazione della sentenza del Consiglio di Stato, ha fatto registrare il definitivo ribaltamento del giudizio di primo grado e l’ordine di esecuzione del provvedimento interdittivo .
I rilievi documentati dalla Prefettura di Avellino, raccolti nell’ampio dossier restituito dal lavoro investigativo delle Forze dell’Ordine, sono inseriti in diversi passaggi della sentenza del Consiglio di Stato. Tanto più in considerazione del fatto che lo stesso gruppo imprenditoriale avellinese é stato sottoposto recentemente a Interdittiva Antimafia anche dalla Prefettura di Firenze per la proprietà e la gestione di Hotel a quattro stelle, nel centro del capoluogo toscano. Misura che la quarta sezione del Tar della Toscana ha accolto, respingendo i due ricorsi presentati dalla società appartenente ad una holding con sede in provincia di Avellino.
Per i giudici del consiglio di Stato ” la prognosi di permeabilità criminale dell’impresa (la Societá irpina per la quale è scattata l’Interdittiva) risulta fondata su elementi indiziari assistiti da plurimi riscontri, che depongono, in maniera univoca e concludente, nel senso di una consolidata e ramificata interazione della Società e del relativo gruppo imprenditoriale con la criminalità organizzata”. Per i magistrati “il dialogo con le consorterie criminalità, anziché limitarsi alla fase genetica della costituzione della Società, ha interessato costantemente l’attività imprenditoriale del gruppo“. Inoltre vengono inoltre richiamati precedenti penali dei soci e legami familiari con esponenti di rilievo della camorra, tra cui “con un elemento di spicco (oramai defunto) della “Nuova camorra organizzata” e della “Nuova famiglia”.
Inoltre i magistrati sottolineano contatti documentati con soggetti vicini ai clan per il recupero crediti e per operazioni legate ad attività economiche e amministrative. In particolare il tentativo ” per intercedere presso alcuni sindaci locali in relazione all’installazione di colonnine per la raccolta di olii vegetali esausti, installazione poi effettivamente avvenuta e in relazione alla quale l’Autorità di pubblica sicurezza ha riscontrato alcune anomalie nelle relative procedure amministrative, che hanno portato al rinvio a giudizio di un sindaco per estorsione aggravata dal metodo mafioso e turbativa d’asta.“
“I rapporti con clan sarebbero emersi — si legge nella sentenza – anche nell’ambito di altra indagine condotta dalla Procura distrettuale di Salerno relativa alle infiltrazioni del gruppo camorristico nel tratto salernitano dell’autostrada Salerno-Reggio Calabria”.
“Sussistono, pertanto, per i giudici del Consiglio di Stato “validi elementi sintomatici idonei e sufficienti a fondare la prognosi di permeabilità mafiosa della Società in relazione ai rapporti di parentela tra i soci e familiari che siano soggetti affiliati, organici, contigui alle associazioni mafiose e che l’impresa abbia una conduzione collettiva e una regia familiare, di diritto o di fatto e che le decisioni sulla sua attività sono state sempre influenzate, anche direttamente, dalla mafia attraverso la famiglia.Infine emergono “ripetuti e non occasionali contatti con soggetti coinvolti in sodalizi criminali e rilevanti rapporti imprenditoriali e cointeressenze economiche tra l’impresa interessata ed altri operatori, a loro volta ritenuti esposti al rischio di influenza criminale e già raggiunti da un’informativa Interdittiva”.
Ritenute deboli e non dimostrate le difese della società, i giudici concludono che sussistono elementi sufficienti per affermare un rischio concreto e non occasionale di condizionamento mafioso, escludendo quindi la possibilità di applicare misure meno afflittive come la prevenzione collaborativa.
LA VICENDA
Il primo provvedimento emesso dalla Prefettura di Avellino e’ quello dell’8 dicembre 2023, con il quale il Prefetto di Avellino aveva respinto l’istanza di permanenza in White List per profili interdittivi antimafia.
l Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, sezione distaccata di Salerno, ha accolto il ricorso presentato dalla società contro la decisione del Prefetto di Avellino. Il gruppo imprenditoriale era stato escluso dalla White List, per presunte irregolarità riconducibili alla normativa antimafia. Ma i giudici del Tar di Salerno hanno annullato il provvedimento emesso dalla Prefettura in data 10 luglio 2024.
Il ricorso iniziale era stato presentato il 7 febbraio 2024, in opposizione a un precedente diniego prefettizio risalente all’8 dicembre 2023. Nel corso del procedimento, la società ha presentato motivi aggiuntivi anche contro un ulteriore provvedimento, adottato il 1° marzo 2024, in seguito a un’istanza di autotutela. È intervenuta, inoltre, un’ordinanza cautelare del TAR (n. 158/2024), successivamente confermata dal Consiglio di Stato (n. 2567 del 5 luglio 2024), che ha condotto la Prefettura a riesaminare la vicenda, coinvolgendo anche gli uffici territoriali di Roma e Firenze, interessati da provvedimenti analoghi nei confronti di società collegate alla medesima proprietà.
Il Tribunale le amministrativo regionale aveva dichiarato superati e improcedibili, gli atti impugnati dell’8 dicembre 2023 e del 1° marzo 2024, in quanto sostituiti dal provvedimento del 10 luglio. Aveva invece accolto i motivi aggiuntivi riferiti a quest’ultimo, ritenendolo carente di motivazione. Secondo i giudici, la Prefettura di Avellino non aveva adeguatamente giustificato l’esclusione delle misure di collaborazione previste dall’articolo 94-bis del Codice Antimafia. Ad avviso dei giudici amministrativi non vi era stata un’adeguata valutazione circa la possibilità che eventuali contatti con ambienti criminali siano stati meramente episodici e che la situazione dell’impresa risulti sanabile, anche alla luce delle misure correttive già adottate.
E la Prefettura di Avellino aveva avuto la possibilità di adottare un nuovo provvedimento, nel rispetto delle indicazioni fornite dal TAR. Un Riesame degli atti ,che nel luglio 2024 aveva portato il Ministero dell’Interno a concludere per una conferma della misura interdittiva: «permangono elementi che fanno ritenere concreto e non occasionale il pericolo di tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionarne le scelte e gli indirizzi e che, dunque, nei confronti della stessa non sussistono gli estremi per l’applicazione delle misure di prevenzione collaborativa ex articolo 94-bis».
Una decisione che era giunta al termine di una riunione congiunta dei Gruppi interforze antimafia delle Prefetture di Avellino, Roma e Firenze, in quanto la Prefettura di Firenze è risultata destinataria di analogo obbligo di riesame imposto dal TAR Firenze in relazione a provvedimenti interdittivi emanati nei confronti di altre due società e la Prefettura di Roma è risultata coinvolta in un procedimento antimafia relativo ad altra società della medesima holding. I due provvedimenti interdittivi, quello del dicembre 2023 e del marzo 2024 erano giunti a seguito di una lunga istruttoria da parte della Prefettura. Come si legge nella sentenza, la Prefettura aveva elencato i precedenti giudiziari e le segnalazioni di reato, risultanti dall’istruttoria svolta dalla Questura, a carico proprio dei “due fratelli attuali detentori dell’intero capitale della società ricorrente, oltre che di un terzo fratello, -….., estromesso dalla società ricorrente come misura di self-cleaning all’esito dell’adozione delle prime interdittive da parte della Prefettura di Firenze nei confronti di altre società collegate alla famiglia”.
Un iter lungo e complesso, che ora con la pronuncia definitiva del Consiglio di Stato, chiude il contenzioso, sancendo la legittimità dell’azione preventiva dello Stato contro il rischio di infiltrazioni nell’economia.



