Arriva anche dal Consiglio di Stato arriva la conferma dell’ordinanza collegiale con cui i giudici della Terza Sezione del Tar di Salerno hanno rigettato la richiesta di una misura cautelare sospensiva del provvedimento di interdittiva antimafia disposto dal prefetto di Avellino Rossana Riflesso alla luce di indagini dei Carabinieri del Comando Provinciale di Avellino sull’impresa, coinvolta anche in una vicenda di turbativa d’asta. Secondo i magistrati infatti: “all’esame proprio della presente fase, la domanda cautelare non possa essere accolta, risultando i plurimi elementi sintomatici di un pericolo di condizionamento mafioso idonei a fondare la valutazione prognostica della Prefettura, in quanto non affetta da manifesti vizi di illogicità, irrazionalità o travisamento dei fatti, che segnano il limite del sindacato giurisdizionale del giudice amministrativo in subiecta materia”. Una condizione per cui : “nel bilanciamento degli interessi in gioco, debba ritenersi prevalente quello pubblicistico ad evitare l’afflusso di danaro pubblico nei confrontidi imprese che possono subire il condizionamento della criminalità organizzata”.
Il tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno – la Terza sezione –aveva rigettato l’ istanza di sospensione dell’efficacia, dell’informativa interdittiva antimafia emessa dalla Prefettura di Avellino nei confronti di un’azienda operativa a Pratola Serra.
Nell’ordinanza, il TAR ricostruiva il contesto su cui si fonda il provvedimento prefettizio: una serie di vicende di reato che, al di là degli esiti dei procedimenti penali collegati, sono considerate dotate di un chiaro valore indiziario. Tali episodi delineano un modus di operare segnato da illegalità e abusivismo, con particolare riferimento al reato contestato di turbata libertà degli incanti in concorso, che ha coinvolto direttamente il legale rappresentante della società.
I giudici evidenziano i rapporti di frequentazione conviviale e situazioni di cointeressenza, documentate anche attraverso riproduzioni fotografiche ritenute significative.Vengono indicati in particolare i legami intrattenuti con un collaboratore diretto di un esponente apicale di un noto clan camorristico locale, con un soggetto pluripregiudicato e considerato figura di rilievo della criminalità organizzata del territorio, e con il fratello del sindaco in carica durante il periodo in cui era operativo il Consiglio comunale di riferimento. Quest’ultimo ente è stato successivamente sciolto con decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 2020 per accertata permeabilità ai condizionamenti della criminalità organizzata.
Il TAR prende in esame anche un rapporto commerciale di subappalto instaurato dal legale rappresentante della società con un’impresa collegata a un soggetto imputato per concorso esterno in associazione mafiosa ed estorsione aggravata dall’utilizzo del metodo mafioso.Secondo i giudici amministrativi, questi elementi, considerati singolarmente e soprattutto nel loro insieme, concorrono a costruire un quadro indiziario coerente. Un quadro che, applicando il criterio del “più probabile che non”, consente di ritenere concreto il pericolo di infiltrazione della criminalità organizzata di tipo mafioso all’interno della società destinataria dell’interdittiva.
La decisione, spiegano i giudici, risponde all’esigenza di anticipare al massimo la soglia di tutela preventiva nei confronti dei tentativi di infiltrazione mafiosa nelle imprese che entrano in rapporto con la pubblica amministrazione, esigenza che in questa fase prevale sull’interesse privato alla prosecuzione dei rapporti contrattuali.



