La nuova legge regionale sul gioco della Regione Campania è diventata subito operativa, anche se ha lasciato 90 giorni di tempo ai Comuni per adeguarsi alle nuove disposizioni. Per questo, chi ha richiesto la licenza per l’apertura di una sala dopo la sua entrata in vigore è tenuto a seguirne le norme. Così, come riporta Agipronews, il Tar Campania sul ricorso – respinto – di un esercente di San Giorgio a Cremano, a cui il Comune e la Questura di Napoli avevano negato l’apertura di una sala scommesse. Secondo il ricorrente – la cui sala si trova a 115 metri da una scuola – la disposizione regionale che prevede un “distanziometro” di 250 metri non era applicabile al suo caso, visto che la richiesta per l’apertura era stata presentata durante il periodo transitorio concesso ai Comuni per adeguarsi alla norma. Nel caso di San Giorgio a Cremano, il regolamento comunale prevedeva una distanza minima di soli 100 metri, decisiva per l’esercente. Tuttavia, spiega il Tar, la richiesta era arrivata già dopo l’approvazione e l’entrata in vigore della nuova legge regionale. Dunque, si legge nella sentenza, «non è dato dubitare della sua immediata applicabilità in relazione alle istanze presentate dopo la sua entrata in vigore, sebbene nelle more del termine assegnato ai Comuni per adeguare i loro regolamenti». Le disposizioni sulle distanze minime trovano «immediata applicazione, con prevalenza sulle contrastanti disposizioni regolamentari dei Comuni» e il no all’esercente è quindi «del tutto legittimo». LL/Agipro
Sale scommesse in Campania, il tar ribalta la questione apertura
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