E’scontro ro istituzionale al Comune di Solofra sul bilancio di previsione 2026/2028. I gruppi consiliari di opposizione “Solofra Libera” e “Pd-Solofra Futura” denunciano la violazione della diffida prefettizia dopo la mancata approvazione del documento finanziario nella seduta del 12 marzo. A firmare la nota, per il gruppo “Solofra Libera” Antonio D’Urso, Genoveffa Maffei, Antonio Marchesano. Per il gruppo “Pd-Solofra Futura“, Maria Luisa Guacci e Michele Vignola.
“Con deliberazione consiliare n.22 del 12.03.2026 il Consiglio Comunale di Solofra (AV) non ha approvato il bilancio di previsione 2026-2028 (nota prot. 4087 Segretario generale e Responsabile Area I “Finanziaria” del 13.03.2026 “Comunicazione mancata approvazione del bilancio di previsione 2026/2028”). In data 13.03.2026 è stato notificato al Presidente del Consiglio comunale e al Segretario generale decreto di diffida del Prefetto di Avellino, prot. uscita 0025149 – Area II – del 13.03.2026, con il quale “… è assegnato il termine di giorni 20 (venti), decorrenti dalla data dell’ultima notificazione del presente decreto ai Consiglieri (eseguita il 16.03.2026), per l’approvazione del bilancio di previsione finanziario 2026/2028”, ai sensi dell’art. 141, comma 2, del D.Lgs. 267/2000 (TUEL). 2
In data 23.03.2026 è stato depositato un emendamento al bilancio di previsione 2026/2028, prot. 4610 del 23.03.2026, a firma del consigliere comunale Vincenzo Penna. In data 25.03.2026 è stata notificata la convocazione del Consiglio Comunale (prot. n. 4806 del 25.03.2026) per il giorno 13 aprile 2026,alle ore 17,00, in prima convocazione ed eventualmente per il giorno 14 aprile 2026, alle ore 17,00, in seconda convocazione, con all’ordine del giorno, tra gli altri punti: “10) Approvazione emendamento Bilancio di previsione finanziario 2026/2028. 11) Approvazione Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) periodo 2026/2028 emendato. 12) Approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2026/2028 emendato”. INAMMISSIBILITÀ DELL’EMENDAMENTO PRESENTATO DOPO LA CONCLUSIONE DELL’ITER DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO. L’emendamento proposto è inammissibile per le seguenti ragioni giuridiche. La procedura prevista dall’art. 174 del D.Lgs. 267/2000 (TUEL), recepita dal regolamento di contabilità armonizzata del Comune di Solofra (art. 12), contempla la possibilità di presentare emendamenti, entro i termini stabiliti dal regolamento stesso,solo durante il procedimento ordinario di approvazione dello schema della Giunta, cioè PRIMA dell’approvazione in Consiglio Comunale. L’art. 174, comma 2, del TUEL espressamente dispone: “Il regolamento di contabilità dell’ente prevede per tali adempimenti (bilancio di previsione finanziario e Documento unico di programmazione) un congruo termine, nonché i termini entro i quali possono essere presentati da parte dei membri dell’organo consiliare e dalla Giunta emendamenti agli schemi di bilancio.
A seguito di variazioni del quadro normativo di riferimento sopravvenute, l’organo esecutivo presenta all’organo consiliare emendamenti allo schema di bilancio e alla nota di aggiornamento al Documento unico di programmazione in corso di approvazione”. L’art. 12 del Regolamento di Contabilità armonizzata del Comune di Solofra, rubricato “Sessione di Bilancio”, espressamente prevede al comma 3 che “I Consiglieri Comunali e 3 la Giunta Comunale hanno facoltà di presentare, al Presidente del Consiglio Comunale, in forma scritta, emendamenti agli schemi di bilancio almeno dieci giorni prima della data prevista per l’approvazione del bilancio e non oltre il quinto giorno antecedente la medesima data”.
Nel caso di specie, l’emendamento è stato, invece, presentato successivamente alla deliberazione del Consiglio Comunale di non approvazione dello schema di bilancio (Delibera C.C. n. 22 del 12.03.2026), come, tra l’altro, indicato nelle premesse dell’emendamento anche dal consigliere proponente. Un bilancio di previsione non approvato in consiglio (bocciato o non approvato nei termini) NON può essere oggetto di emendamenti in un consiglio successivo come se fosse uno schema ancora in corso di esame, perché: 1) il procedimento ordinario di approvazione si è esaurito con la bocciatura; 2) dopo tale esito, rileva l’iter dettato dall’art. 141, comma 2, del TUEL: nei 20 giorni di diffida prefettizia va approvato lo stesso schema originario, sotto pena di commissariamento e scioglimento. Dunque, è evidente che l’emendamento è stato proposto in violazione dell’art. 174 TUEL e dell’art. 12 del Regolamento di Contabilità del Comune di Solofra, essendosi concluso, con la delibera di Consiglio Comunale n. 22 del 12.03.2026, l’iter amministrativo di approvazione del bilancio di previsione 2026/2028.
Tale violazione inficia di inammissibilità l’emendamento proposto. NECESSITÀ DI UN NUOVO SCHEMA DI BILANCIO APPROVATO DALLA GIUNTA. 1) Natura sostanziale delle modifiche proposte con l’emendamento Ferme ed impregiudicate le precedenti argomentazioni, e per mera completezza di ragionamento, gli scriventi osservano che l’emendamento presentato introduce modifiche di carattere sostanziale al bilancio di previsione, come emerge dalla stessa relazione del Responsabile dell’Area Finanziaria e dal parere del Revisore dei Conti.
In particolare, l’emendamento: 4 modifica la copertura dei debiti fuori bilancio; integra il quadro dell’indebitamento 2026-2028; aggiorna il fondo contenzioso e il risultato di amministrazione presunto; modifica il quadro di cassa al 31/12/2025; interviene sugli accantonamenti di Missione 20; coordina il DUP e la Nota integrativa. Tali modifiche possono essere qualificate come “sostanziali” e non meramente tecniche, e, pertanto, configurano un nuovo schema di bilancio che richiede necessariamente una nuova deliberazione di approvazione della Giunta Comunale, da sottoporre successivamente al Consiglio Comunale nel rispetto dei termini regolamentari (art. 174. comma 1, TUEL). Inoltre, la documentazione a corredo del proposto emendamento (schema di bilancio, notaintegrativa e DUP) seppur individuata come “EMENDATA”, è costituita da NUOVI ATTI redatti dal Responsabile dell’Area Finanziaria che, pertanto, devono necessariamente seguire la corretta procedura amministrativa con la preliminare approvazione dell’Organo Esecutivo.
Pertanto, alcun pregio possono assumere a suffragio della ammissibilità sia la relazione di contabilità del Responsabile dell’Area Finanziaria (prot. n. 4638 del 23.03.2026), sia il parere favorevole dell’organo di controllo (prot. n. 4677 del 23.03.2026), che dovrebbero, invece, inserirsi in un distinto e nuovo iter di approvazione, con l’esecuzione degli adempimenti previsti dall’art. 172 TUEL e art. 11 del Regolamento di contabilità dell’Ente. 2) Rapporti con il DUP e ruolo della Giunta Il DUP, come previsto dagli artt. 151, comma 1 e 170, comma 5, TUEL, è atto presupposto e quadro strategico per il bilancio. La disciplina dell’emendamento (art. 174, comma 2, TUEL e art. 12 Regolamento di Contabilità Comune di Solofra) non prevede che il DUP possa essere modificato mediante emendamenti consiliari, ma solo che gli schemi di bilancio siano emendabili in coerenza con il DUP già approvato.



