È stata dibattuta oggi, in udienza pubblica a Palazzo della Consulta – giudice relatore D’Alberti – la norma della legge regionale della Campania n. 6 del 2025 che vieta ai sindaci in carica di candidarsi alle elezioni regionali qualora non si siano dimessi anticipatamente almeno sessanta giorni prima del compimento della fisiologica durata quinquennale del Consiglio regionale, invece dei novanta giorni previsti dalla precedente legge regionale n. 16 del 2014.
Resta fermo che, in caso di cessazione anticipata del Consiglio regionale, le dimissioni dei sindaci interessati dovrebbero intervenire entro sette giorni successivi alla data di indizione delle elezioni.
Secondo il Governo, che ha impugnato la legge regionale dinanzi alla Corte costituzionale – con Anci aderente al ricorso – la disposizione campana lede i principi generali di corretto funzionamento democratico del sistema istituzionale. Impedire ai sindaci di candidarsi senza dimissioni anticipate, infatti, ostacolerebbe il fondamentale diritto all’elettorato passivo, violerebbe la competenza concorrente dello Stato in materia di elezioni regionali (articolo 122 della Costituzione) e lederebbe i principi di eguaglianza e ragionevolezza (articoli 3 e 51 della Costituzione), interferendo così con limiti non valicabili dalla potestà legislativa regionale.
Secondo l’Esecutivo, inoltre, sussiste una ingiustificata disparità di trattamento tra i sindaci dei comuni campani e quelli delle altre regioni, soggetti a regimi di ineleggibilità meno restrittivi sulla base della normativa statale. In Campania, l’eccessiva anticipazione del termine per le dimissioni provocherebbe, tra l’altro, una surrettizia riduzione della platea dei potenziali candidati, escludendo di fatto i sindaci in carica senza alcuna modulazione o distinzione dei comuni su base demografica.
Lo Stato osserva infine che, in caso di accoglimento delle questioni di legittimità costituzionale, dovrebbe applicarsi quale termine ultimo per le dimissioni quello fissato per la presentazione delle candidature, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, della legge n. 165 del 2004. Già con la sentenza n. 131 del 2025, la Consulta ha accolto questioni analoghe relative a una disposizione legislativa della Regione Puglia.
La Regione Campania non si è costituita in giudizio.
«Ritengo che sussista il lamentato difetto di incostituzionalità rispetto all’articolo 122, comma 1, della Carta, in relazione all’articolo 2, comma 1, lettera b), della legge n. 165 del 2004», ha affermato per lo Stato Federico Basilica. «Va ribadito che la norma regionale contestata implica che i sindaci che intendano concorrere debbano rinunciare al loro incarico con un forte anticipo rispetto alla scadenza naturale, il tutto senza avere alcuna certezza circa la propria effettiva inclusione in una delle liste che saranno poi presentate».
«In questa prospettiva – ha aggiunto – la Regione non si è uniformata, come avrebbe dovuto, al principio fondamentale espresso dalla normativa statale. È noto che la Costituzione, in materia di sistema elettorale regionale e di cause di ineleggibilità, rimette sì alle Regioni la disciplina, ma nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dallo Stato. E sulla natura immediatamente cogente di tali principi la giurisprudenza di questa Corte è granitica: basti richiamare la sentenza n. 64 del 2025».
«Inoltre – ha proseguito l’Avvocatura – la norma contestata sottopone irragionevolmente i sindaci campani a un regime di ineleggibilità più restrittivo rispetto a quello previsto dalla legge statale, con evidente disparità di trattamento rispetto ai sindaci delle altre Regioni. Su questo punto richiamiamo la sentenza della Corte costituzionale n. 60 del 2023. La disposizione regionale anticipa in modo rigido e illogico il termine di cessazione della carica a sessanta giorni. Ciò che è mancato, tra le altre cose, è l’individuazione di un adeguato e ragionato bilanciamento tra esigenze contrapposte: la parità di accesso alle cariche elettive, la prevenzione di condizionamenti del voto e la necessaria continuità amministrativa».
«Da ultimo – ha concluso – la sentenza della Corte costituzionale n. 131 del 2025 costituisce un precedente di conforto: per tali ragioni si insiste nell’accoglimento del ricorso».



