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“Iandoli entra in Assise solo con Gengaro sindaco, lo dice il Testo Unico degli Enti locali”

AVELLINO – La prima domanda è: visto che Modestino Iandoli (Fratelli d’Italia) ha ottenuto oltre il 4% delle preferenze al primo turno, entra o no in consiglio comunale? La prima risposta è “sì”. Ma c’è un “ma”: entra solo se al ballottaggio del 23 e 24 giugno prossimi vince Antonio Gengaro. E perché? Perché l’attribuzione dei 12 seggi alle opposizioni consiliari è legata al farraginoso meccanismo dei ‘quozienti elettorali’. Cerchiamo di capire “come”. 

In calce a questo articolo pubblichiamo la parte dell’articolo 73 del Testo Unico degli Enti Locali (D.Lgs. 267/2000) che fissa le regole per l’attribuzione dei seggi nei consigli comunali delle città con più di 15mila abitanti, ma intanto, per rendere tutte quelle formule burocratiche più fruibili, abbiamo chiesto una sintesi all’avvocato Francesco Maria Micciché, tra l’altro candidato in questa tornata elettorale in una delle quattro liste a sostegno di Gengaro: “Confermo. In caso di elezione a sindaco di Gengaro, Iandoli ha più possibilità (credo l’unica) di entrare in Assise. Questo perché la somma dei voti già presi dalle liste del campolargo progressista (da Verdi e Sinistra ad Azione con Calenda) è più alta di quella presa dalle liste civiche di Nargi“.

Inizia già a diventare complicato…
“La somma delle liste che sostengono Antonio Gengaro, unita a quella espressa al solo candidato sindaco, pur non avendo fatto scattare al primo turno l’elezione diretta, sono già maggiori rispetto alla stessa somma già espressa dalle urne per la Nargi. Considerando che a questi andranno aggiunti i voti validi del ballottaggio, dove la nuova scheda elettorale riporterà gli stessi simboli delle liste già in colazione al primo turno (in assenza di nuovi apparentamenti), l’unico modo per far scattare il seggio elettorale ad un lista che ha superato il 3 per cento dei voti validi, è che la candidata Nargi, con meno voti al primo turno, perda il ballottaggio”.

Come si calcola il quoziente elettorale?
“Il quoziente elettorale per l’attribuzione del seggi si compone così: alla maggioranza la legge assegna il 60 per cento dei seggi, che quindi sono 21, mentre all’opposizione ne vanno 12, da ripartire tra tutte le opposizioni (e quindi le liste) che hanno superato il limite del 3%. Dopodiché si calcola la cifra elettorale che determina chi tra i candidati della lista deve così entrare nel consiglio; nel caso del collega Iandolo, essendo egli il capolista, gli è dato di diritto dalla legge ad entrare in Assise. Se rinuncia, entra il candidato consigliere più votato della lista di Fdi”.

Sembra chiaro. Si potrebbe tradurre così: “Un Gengaro all’opposizione sarebbe più ‘ingombrante’ di una Nargi. Occuperebbe più seggi”. E’ così? “Sì. Con Nargi all’opposizione c’è più spazio per far scattare il seggio spettante a Fratelli d’Italia. I numeri purtroppo non sono suscettibili di interpretazione, quindi se Nargi ottiene al ballottaggio numeri maggiori di quelli già ottenuti e Gengaro ottiene minori numeri di quelli già ottenuti, sicuramente per Fdi sarà difficile avere un seggio in consiglio comunale, in considerazione del fatto che in partenza i voti di Gengaro sono superiori a quelli di Nargi del primo turno”.

A scanso di equivoci riportiamo il testo della legge.

IL TESTO UNICO DEGLI ENTI LOCALI, articolo 73 (commi da 4 a 11)

4. L’attribuzione dei seggi alle liste è effettuata successivamente alla proclamazione dell’elezione del sindaco al termine del primo o del secondo turno.

5. La cifra elettorale di una lista è costituita dalla somma dei voti validi riportati dalla lista stessa in tutte le sezioni del comune.

6. La cifra individuale di ciascun candidato a consigliere comunale è costituita dalla cifra di lista aumentata dei voti di preferenza.

7. Non sono ammesse all’assegnazione dei seggi quelle liste che abbiano ottenuto al primo turno meno del 3 per cento dei voti validi e che non appartengano a nessun gruppo di liste che abbia superato tale soglia.

8. Salvo quanto disposto dal comma 10, per l’assegnazione del numero dei consiglieri a ciascuna lista o a ciascun gruppo di liste collegate, nel turno di elezione del sindaco, con i rispettivi candidati alla carica di sindaco si divide la cifra elettorale di ciascuna lista o gruppo di liste collegate successivamente per 1, 2, 3, 4, … sino a concorrenza del numero dei consiglieri da eleggere e quindi si scelgono, fra i quozienti così ottenuti, i più alti, in numero eguale a quello dei consiglieri da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. Ciascuna lista o gruppo di liste avrà tanti rappresentanti quanti sono i quozienti ad essa appartenenti compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il posto è attribuito alla lista o gruppo di liste che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest’ultima, per sorteggio. Se ad una lista spettano più posti di quanti sono i suoi candidati, i posti eccedenti sono distribuiti, fra le altre liste, secondo l’ordine dei quozienti.

9. Nell’ambito di ciascun gruppo di liste collegate la cifra elettorale di ciascuna di esse, corrispondente ai voti riportati nel primo turno, è divisa per 1, 2, 3, 4,… sino a concorrenza del numero dei seggi spettanti al gruppo di liste. Si determinano in tal modo i quozienti più alti e, quindi, il numero dei seggi spettanti ad ogni lista.

10. Qualora un candidato alla carica di sindaco sia proclamato eletto al primo turno, alla lista o al gruppo di liste a lui collegate che non abbia già conseguito, ai sensi del comma 8, almeno il 60 per cento dei seggi del consiglio, ma abbia ottenuto almeno il 40 per cento dei voti validi, viene assegnato il 60 per cento dei seggi, sempreché nessuna altra lista o altro gruppo di liste collegate abbia superato il 50 per cento dei voti validi. Qualora un candidato alla carica di sindaco sia proclamato eletto al secondo turno, alla lista o al gruppo di liste ad esso collegate che non abbia già conseguito, ai sensi del comma 8, almeno il 60 per cento dei seggi del consiglio, viene assegnato il 60 per cento dei seggi, sempreché nessuna altra lista o altro gruppo di liste collegate al primo turno abbia già superato nel turno medesimo il 50 per cento dei voti validi. I restanti seggi vengono assegnati alle altre liste o gruppi di liste collegate ai sensi del comma 8.

11. Una volta determinato il numero dei seggi spettanti a ciascuna lista o gruppo di liste collegate, sono in primo luogo proclamati eletti alla carica di consigliere i candidati alla carica di sindaco, non risultati eletti, collegati a ciascuna lista che abbia ottenuto almeno un seggio. In caso di collegamento di più liste al medesimo candidato alla carica di sindaco risultato non eletto, il seggio spettante a quest’ultimo è detratto dai seggi complessivamente attribuiti al gruppo di liste collegate.

12. Compiute le operazioni di cui al comma 11 sono proclamati eletti consiglieri comunali i candidati di ciascuna lista secondo l’ordine delle rispettive cifre individuali. In caso di parità di cifra individuale, sono proclamati eletti i candidati che precedono nell’ordine di lista.

 

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