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Scuola, in Campania confermata chiusura fino al 23 novembre

Ordinanza numero 90 della Regione Campania sul tema scuola. Confermata la chiusura della scuola fino al 23 novembre. Spiragli per il giorno successivo.

Ordinanza

1. Fatta salva la sopravvenienza di ulteriori provvedimenti in conseguenza dell’evoluzione del contesto epidemiologico, con riferimento al territorio della regione Campania:
1.1.con decorrenza dal 16 novembre e fino al 23 novembre 2020, fatto salvo quanto previsto al successivo punto 1.3., restano sospese le attività educative in presenza dei servizi educativi e della scuola dell’infanzia (sistema integrato di educazione e di istruzione 0-6 anni) nonché l’attività didattica in presenza delle prime classi della scuola primaria. In vista della ripresa di tali attività a far data dal 24 novembre 2020, è dato mandato alle AA.SS.LL. territorialmente competenti di assicurare, dal 16 novembre 2020, l’effettuazione di screening, attraverso somministrazione di tamponi antigenici, su base volontaria, al personale, docente e non docente delle classi interessate, nonché agli alunni e relativi familiari conviventi;
1.2. con decorrenza dal 16 novembre 2020 e fino al 29 novembre 2020, fatto salvo quanto previsto al successivo punto 1.3., restano sospese le attività didattiche in presenza delle classi della scuola primaria diverse dalle prime, nonché quelle delle prime classi della scuola secondaria di primo grado e le attività dei laboratori. E’dato mandato alle AA.SS.LL. territorialmente competenti – con il supporto dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno- di organizzare, a partire dal 24 novembre 2020, screening, attraverso
somministrazione di tamponi antigenici, su base volontaria, al personale docente e non docente – ove non già controllato ai sensi delle disposizioni di cui al precedente punto 1.1.- agli alunni interessati e relativi familiari conviventi, in vista della ripresa delle attività in presenza a far data dal 30 novembre 2020, compatibilmente con il quadro epidemiologico rilevato sul territorio;
1.3. con decorrenza immediata restano comunque consentite in presenza le attività destinate agli alunni con bisogni educativi speciali e/o con disabilità, previa valutazione, da parte dell’Istituto scolastico, delle specifiche condizioni di contesto e in ogni caso garantendo il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica a distanza;
1.4. restano sospese, ai sensi di quanto disposto dall’art.1, comma 1, lett. f) DPCM 3 novembre 2020, le attività di centri culturali, centri sociali e centri ricreativi, ivi comprese quelle concernenti le lezioni e/o l’attività formativa agli associati o iscritti (corsi di lingua straniera, di recitazione, di canto, danza, musica);
1.5. si richiamano le Aziende del trasporto pubblico locale, di linea e non di linea, alla puntuale osservanza delle disposizioni di cui all’art.1, lett.mm) del DPCM 3 novembre 2020. Resta confermato l’obbligo per tutte le aziende di trasporto pubblico locale di modulare l’erogazione dei servizi minimi essenziali in modo da evitare il sovraffollamento dei mezzi di trasporto nelle fasce orarie della giornata in cui si registra la maggiore presenza di utenti, comunicando i servizi così modulati alla Direzione Generale Mobilità della Regione Campania, nonché all’Ente titolare del contratto di servizio. Dalla data di comunicazione il servizio è erogato secondo la nuova rimodulazione, salvo il potere della D.G. Mobilità della Regione Campania e degli Enti titolari del contratto di servizio di disporre modifiche, sulla base di eventuali esigenze di interesse pubblico. E’ fatto obbligo alle Aziende di trasporto di dare la massima diffusione alla nuova programmazione dei servizi essenziali a tutti gli utenti sui propri siti aziendali, alle fermate, alle stazioni e su ogni altro mezzo di comunicazione alle stesse in uso. E’ demandato alla Direzione Generale per la Mobilità di monitorare i programmi e gli orari del servizio assicurato sul territorio e di proporre ogni eventuale determinazione necessaria al fine del perseguimento delle finalità di contenimento e prevenzione dei rischi di ulteriori contagi.
2. Salvo quanto disposto nel presente provvedimento, restano ferme le disposizioni di cui al DPCM 3 novembre 2020. Agli esercenti le attività consentite sul territorio regionale, è fatto obbligo, altresì, di rispetto dei protocolli di sicurezza vigenti alla data di entrata in vigore del presente provvedimento.
3. Ai sensi di quanto disposto dall’art.2 del decreto legge n.33/2020, convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020, n.74, salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all’articolo 650 del codice penale, le violazioni delle disposizioni della presente
Ordinanza sono punite con il pagamento, a titolo di sanzione amministrativa, in conformità a quanto previsto dall’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge n.35 del 2020 e ss.mm.ii. Nei casi in cui la  violazione sia commessa nell’esercizio di un’attivita’ di impresa, si applica altresi’ la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attivita’ da 5 a 30 giorni. Per l’accertamento delle violazioni e il pagamento in misura ridotta si applica l’articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 19 del 2020. Le sanzioni per le violazioni delle misure disposte da autorita’ statali sono irrogate dal Prefetto. Le sanzioni per le violazioni delle misure disposte da autorita’ regionali e locali sono irrogate dalle autorita’ che le hanno disposte. All’atto dell’accertamento delle violazioni di cui al secondo periodo del comma 1, ove necessario per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, l’autorita’ procedente puo’ disporre la chiusura provvisoria dell’attivita’ o dell’esercizio per una durata non superiore a 5 giorni. Il periodo di chiusura provvisoria e’ scomputato dalla corrispondente sanzione accessoria definitivamente irrogata, in sede di sua esecuzione. Ai sensi di quanto disposto dall’art.4, comma 5 del citato decretolegge 25 marzo 2020, n.19, in caso di reiterata violazione del presente provvedimento la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima.
Per le sanzioni di competenza dell’Amministrazione regionale all’irrogazione della sanzioni, principali e accessorie, provvede la Direzione Generale per le Entrate e Politiche Tributarie (DG 50.16) con il supporto dell’Avvocatura regionale.
4. Ai sensi di quanto disposto dall’art.2, comma 2 bis del decreto legge n.33/2020, come convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020, n.74, i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie, relative alle violazioni delle disposizioni vigenti, accertate successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto leggecitato, sono devoluti allo Stato quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti dello Stato. I medesimi proventi sono devoluti alle regioni, alle province e ai comuni quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti, rispettivamente, delle regioni, delle province e dei comuni.
5. La presente ordinanza è comunicata, ai sensi dell’art.1, comma 16, decreto-legge n.33/2020, convertito dalla legge 14 luglio 2020, n.74, al Ministro della Salute ed è notificata all’Unità di Crisi regionale, alle Prefetture, alle AA.SS.LL. all’ANCI Campania, ed è pubblicata sul sito istituzionale della Regione Campania, nonché sul BURC.

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