Premio di maggioranza, indicazione del premier, liste bloccate e voto per i fuori sede. La nuova legge elettorale, ribattezzata “Bignami bis” (o anche “Melonellum”), ha superato il primo scoglio parlamentare con l’approvazione alla Camera.
Per diventare ufficialmente legge, il testo dovrà ora passare al vaglio del Senato. Qualora Palazzo Madama dovesse apportare modifiche — ad esempio introducendo le tanto discusse preferenze —, il provvedimento sarà costretto a tornare a Montecitorio per una terza lettura.
Ecco i punti cardine della riforma:
indicazione del premier: al momento del deposito del programma elettorale, i partiti e le coalizioni devono indicare formalmente nome e cognome del candidato proposto per la guida del governo. Il tutto avviene nel rispetto delle prerogative costituzionali del Presidente della Repubblica (art. 92 Cost.). La mancata indicazione comporta l’inammissibilità delle liste;
raccolta delle firme ed esenzioni: Saranno esentate dalla raccolta firme solo le forze politiche che costituivano un gruppo parlamentare autonomo in almeno una delle due Camere al 31 dicembre 2025. Restano quindi escluse da questa agevolazione formazioni pur presenti in Parlamento, come Futuro Nazionale, +Europa e il Partito Liberaldemocratico;
pluricandidature: Per la Camera scatta l’obbligo di presentare liste in almeno un terzo delle circoscrizioni. Inoltre, per concorrere all’assegnazione del premio, chi si candida nelle liste circoscrizionali deve presentarsi anche in almeno uno dei collegi plurinominali della medesima circoscrizione;
liste bloccate (niente preferenze): Sulla scheda elettorale non sarà possibile esprimere preferenze. I nomi dei candidati sono bloccati, con un limite massimo di sei candidati per simbolo nei collegi plurinominali;
premio di maggioranza condizionato: La legge prevede un premio di 70 seggi alla Camera e 35 al Senato. Tuttavia, scatta solo se una coalizione o una singola lista raggiunge almeno il 42% dei voti in ciascuna Camera. Sotto questa soglia, la ripartizione dei seggi avviene con metodo puramente proporzionale. È comunque fissato un tetto massimo invalicabile ai seggi complessivi: 220 alla Camera e 113 al Senato. In caso di superamento del limite, i seggi eccedenti vengono sottratti alla quota proporzionale della lista beneficiaria;
soglie di sbarramento: Restano invariate rispetto al passato, fissate al 10% per le coalizioni e al 3% per le liste singole che corrono fuori dalle coalizioni;
voto all’estero: Le attuali quattro storiche circoscrizioni estere vengono accorpate e ridotte. Alla Camera si passa a due sole circoscrizioni (Europa e Americhe-Asia-Oceania-Antartide), mentre al Senato ce ne sarà una sola (Estero);
voto ai fuori sede: Viene introdotta una corsia preferenziale per agevolare il voto di chi vive lontano dal roprio comune di residenza. Presso l’ufficio elettorale di ogni Comune verrà istituito un elenco speciale degli elettori fuori sede temporaneamente domiciliati lì, previa richiesta da presentare entro i termini fissati dalla legge.


