In data odierna si è svolta una riunione convocata per affrontare la questione del cambio di gestione della Casa Anziani “M. Grazia Gargano”. Il Sindaco non era presente per ragioni personali. Erano però presenti i funzionari responsabili dei procedimenti — gli stessi che hanno redatto e sottoscritto tutti i provvedimenti dirigenziali relativi alla risoluzione del contratto con INTRA REI S.C.A.R.L. in liquidazione e al nuovo affidamento transitorio — i quali hanno illustrato in modo ampio, puntuale e documentato i contenuti e la correttezza di ogni atto
adottato.
L’Amministrazione era dunque pienamente rappresentata sul piano tecnico.
L’Amministrazione non è stata «assente». Definire questa Amministrazione “assente” o reticente al confronto è semplicemente contrario ai fatti. Dal primo segnale di crisi del gestore uscente, il Comune ha adottato provvedimenti in sequenza rapida e rigorosa: avvio del procedimento di risoluzione contrattuale (Determinazione R.G. n. 62 del 6 marzo 2026), esperimento dell’interpello della graduatoria originaria con esito infruttuoso, decisione a contrarre (Determinazione R.G. n. 79 del 23 marzo 2026), aggiudicazione diretta a AMICA – Cooperativa Sociale Onlus (Determinazione R.G. n. 94 dell’8 aprile 2026), con attivazione di tutte le tutele
contrattuali nei confronti del gestore uscente. Tutto ciò in meno di quaranta giorni, con l’obiettivo di garantire la continuità assistenziale H24 agli anziani ospiti della struttura.
La clausola sociale: quello che la legge dice davvero. Il comunicato CGIL afferma che il nuovo concessionario avrebbe “dimezzato il personale”, ponendosi in contrasto con il capitolato. È necessario correggere questo equivoco con precisione giuridica. L’art. 57, comma 1, del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici) — e la costante giurisprudenza del Consiglio di Stato (sentenze Sez. V, n. 26 del 3 gennaio 2025; n. 9036 del 12 novembre 2024; n. 807 del 25 gennaio 2024) — stabilisce con chiarezza che la clausola sociale non impone l’assunzione automatica, integrale e generalizzata di tutto il personale del gestore uscente. Essa prevede un obbligo di priorità nelle assunzioni, da esercitarsi in modo compatibile con la propria organizzazione aziendale. La cooperativa subentrante ha adempiuto a tale obbligo producendo un Piano di Riassorbimento del Personale, verificato da questa Stazione Appaltante ai sensi dell’art. 110 del medesimo Codice, che prevede l’assorbimento prioritario di sette unità su sedici con piena motivazione delle scelte organizzative. Va altresì considerato che si tratta di un affidamento di brevissima durata residua — al massimo fino al 31 dicembre 2026 — nelle more
della procedura ordinaria ad evidenza pubblica: elemento che ulteriormente giustifica la diversa struttura organizzativa del nuovo gestore rispetto all’organico uscente.
Sulle presunte discriminazioni: prove o denuncia formale. L’ipotesi avanzata dalla CGIL circa criteri discriminatori nella selezione del personale, formulata “secondo quanto emerso”, costituisce un’affermazione di grande gravità che richiede basi concrete. Se il sindacato dispone di elementi documentali in tal senso, ha l’obbligo di presentare formale denuncia all’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Avellino. Questa Amministrazione, da parte sua, sorveglia affinché la cooperativa aggiudicataria rispetti le norme in materia di libertà sindacale e applichi integralmente il CCNL delle Cooperative Sociali.
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