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Avellino, Nargi sulla presidenza del Piano di Zona: “Revoca firmata dal commissario Perrotta illegittima. Possibile danno per il Comune”

In riferimento alla delibera con la quale il Commissario prefettizio del Comune di Avellino, Giuliana Perrotta, ha disposto l’annullamento della precedente deliberazione di giunta comunale con cui l’ex sindaco, Laura Nargi, era stata individuata, a norma di Statuto Aziendale e Atto Costitutivo, membro del Cda dell’azienda consortile A4 e,
successivamente, con deliberazione dell’assemblea, presidente del Consorzio, l’ex fascia tricolore del capoluogo chiarisce quanto segue: “Come ho reso noto soltanto due giorni fa, ho deciso di rassegnare le mie dimissioni da presidente dell’Azienda Consortile A4 delle Politiche sociali, carica, voglio ricordalo, per la quale non è prevista alcuna forma di compenso, per ragioni di carattere personale e professionale, che mi impedivano di dedicarmi completamente all’incarico, rimettendo la scelta del nuovo presidente al Commissario Perrotta”.

“L’ho fatto – ricorda Nargi – per senso di responsabilità istituzionale e rispetto verso i cittadini-utenti dell’ambito. Prima che il commissario Perrotta procedesse all’annullamento in autotutela della delibera approvata dalla mia Giunta. Nel merito del provvedimento commissariale, tuttavia, pur non volendo alimentare polemiche o contrapposizioni, occorre effettuare alcuni chiarimenti fondamentali. La delibera commissariale è stata motivata sia con la pretesa violazione dell’articolo 78, comma 2 del Tuel, che disciplina l’obbligo di astensione degli amministratori locali che abbiano un interesse personale confliggente con quello dell’amministrazione, sia con la pretesa violazione dell’articolo 7 del Decreto legislativo numero 39 del 2013, in tema di inconferibilità degli incarichi ad organi politici. Motivazioni che, tuttavia, sembrano completamente destituite di fondamento giuridico”.

“Quanto alla violazione del citato articolo 7 del Decreto legislativo 39 del 2013, ed alla relativa deliberazione Anac del 30 luglio 2024, che ha dichiarato che il sindaco di un Comune facente parte di un consorzio di gestione di servizi sociali non può essere allo stesso tempo presidente del Cda del consorzio con funzioni gestionali, semplicemente, la norma citata è stata abrogata dalla legge di conversione del DL 202/2024, in vigore già dal 24.02.2025, e, di conseguenza, la delibera Anac non è più conferente al caso di specie”.

“Quanto al profilo della violazione dell’obbligo di astensione – spiega Nargi – l’obbligo sussiste in tutti i casi in cui l’amministratore locale rivesta una posizione suscettibile di determinare, anche in astratto, un conflitto tra l’interesse personale e quello istituzionale, ovvero allorché sia portatore di un interesse personale divergente rispetto a quello generale affidato alle cure dell’organo di cui fa parte. In questo caso tale interesse personale, diverso da quello del Comune di Avellino che rappresentavo era, come è tutt’ora, del tutto assente”.

“La giurisprudenza è granitica nel considerare che l’interesse pubblico alla base del legittimo esercizio del potere di autotutela da parte della pubblica amministrazione non può identificarsi nel mero ripristino della legalità violata, ma richiede una valutazione comparativa sulla qualità e concretezza degli interessi in gioco. E la motivazione contenuta nella delibera di annullamento fatta dal Commissario nulla illustra sulle ragioni di interesse pubblico, concreto e attuale all’annullamento, né effettua alcuna valutazione comparativa dell’interesse del destinatario, in questo caso il Consorzio, al mantenimento degli effetti della deliberazione che ha individuato il membro del Cda di competenza del Comune di Avellino”.

“L’annullamento della delibera è giunto anche successivamente alle mie dimissioni. Si tratta, quindi, di un atto persino privo di interesse, e come tale anche sotto questo profilo illegittimo, alla luce delle mie dimissioni, visto che il paventato conflitto di interessi, ove mai in astratto esistente e tale da giustificare l’obbligo di astensione dalla votazione ai sensi dell’art. 78 comma 2 Tuel, sarebbe venuto definitivamente meno”.

“Per contro potrebbe determinare un probabile ricorso dell’Azienda consortile, dati i gravi danni che potrebbero derivare dalla demolizione dell’atto amministrativo che eliminerebbe anche tutti gli effetti medio tempore prodotti, e una soccombenza del Comune di Avellino, viste le deboli motivazioni della delibera commissariale di annullamento, con aggravio a carico del bilancio dell’ente già in sofferenza”.

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